Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18770/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto: 1) violazione della presunzione di innocenza e inversione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'accusa dimostrare la finalità di cessione a terzi e che gli elementi valorizzati fossero compatibili con il consumo di gruppo; 2) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p., per la persistenza di una ricostruzione alternativa non confutata; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., dedotta come non abitualità, modesto grado di colpevolezza e minima offensività; 4) violazione dell'art. 133-bis c.p. nella determinazione della pena pecuniaria, per omessa considerazione delle condizioni economiche; 5) violazione dell'art. 530, comma 1, c.p.p., per il mancato proscioglimento nonostante il preteso dubbio sulla finalità della condotta. Con motivi nuovi e memoria ha inoltre lamentato la motivazione apparente, generica e per relationem della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello, poiché la Corte territoriale aveva comunque sviluppato un autonomo apparato argomentativo e si era confrontata con le deduzioni difensive. Ha escluso la configurabilità del consumo di gruppo, valorizzando l'assenza di un previo accordo, il finanziamento dell'acquisto da parte di un terzo, l'immediato allontanamento dell'imputato dopo la consegna della cocaina, il rinvenimento di parte del corrispettivo in capo al ricorrente e il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista della polizia. Ha giudicato inammissibile la doglianza ex art. 131-bis c.p. perché proposta per la prima volta in cassazione e quindi non devoluta in appello. Ha ritenuto generiche e non consentite in sede di legittimità le censure sul vizio di motivazione, sull'oltre ragionevole dubbio e sulla mancata applicazione dell'art. 530 c.p.p. Quanto alla pena pecuniaria, ha escluso l'erroneità della determinazione sanzionatoria, richiamando il criterio secondo cui la gravosità rilevante presuppone una vera impossibilità o estrema difficoltà di adempimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie lieve in materia di stupefacenti è stata ritenuta integrata sulla base di elementi indiziari univoci che escludevano il consumo di gruppo e deponevano per la cessione.

  • art. 533 c.p.p.

    Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è stato violato, perché la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa era una mera ipotesi non supportata da riscontri concreti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non devoluta al giudice di merito.

  • art. 133-bis c.p.

    La pena pecuniaria è riducibile per eccessiva gravosità solo in caso di vera impossibilità o estrema difficoltà di adempimento; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti.

  • art. 530 c.p.p.

    "perché il fatto non costituisce reato"

    L'assoluzione può essere pronunciata solo quando permanga un dubbio effettivo sulla responsabilità o sulla configurabilità del fatto; qui il dubbio era stato superato dalla motivazione di merito.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.

    È inammissibile il ricorso per cassazione che introduca questioni non devolute con l'appello, anche se genericamente accennate nei motivi di gravame.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    La prova della destinazione della sostanza può essere tratta da elementi indiziari valutati secondo criteri di univocità, rigore e coerenza logica.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem in appello è legittima se non si risolve in un rinvio meramente formale, ma si inserisce in un apparato argomentativo autonomo che affronti specificamente le doglianze difensive.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre la tesi difensiva senza una critica puntuale della motivazione impugnata e senza specifici riferimenti ai passaggi decisivi della decisione.
  • La destinazione della sostanza stupefacente a cessione o ad uso personale può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti, purché valutati con rigore, univocità e coerenza logica.
  • Il consumo di gruppo richiede un previo accordo tra i partecipanti, l'identità degli assuntori e un acquisto originariamente destinato al consumo comune; in difetto di tali elementi non può essere utilizzato per escludere la cessione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere devoluta al giudice di merito; se proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
  • La riduzione della pena pecuniaria per eccessiva gravosità presuppone una situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di adempimento, non essendo sufficiente un generico disagio economico.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. non può fondarsi su una mera ricostruzione alternativa astratta, ma richiede che permanga un dubbio ragionevole non superato sulla responsabilità o sulla configurazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.