Cassazione Penale, Sentenza n. 21020/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per detenzione illecita di 85 grammi di hashish (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Unico motivo: violazione di legge (art. 99 c.p.) e vizio di motivazione nella declaratoria della recidiva specifica. Si censura l'omessa valutazione della gravità della nuova condotta quale indicativa di maggiore pericolosità sociale e di progressione criminosa; si sostiene che il precedente citato concerneva una cessione di pochi grammi di cocaina, occasionale e di portata ben inferiore rispetto a quanto descritto dalla Corte d'appello, e non un comportamento protratto per due anni. Si rileva inoltre che l'imputato avrebbe consegnato spontaneamente la droga agli operanti durante la perquisizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione della recidiva va fatta concretamente secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. e non può fondarsi esclusivamente sulla gravità o sull'arco temporale dei fatti. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato il precedente specifico (riferito a fatti consumati tra il 2009 e il 2011, indicativi di una perdurante capacità a delinquere) e l'inefficacia deterrente della sospensione condizionale della pena. Le censure del ricorrente sono state giudicate meramente assertive o riconducibili a una diversa ricostruzione dei fatti, non ammissibile in cassazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Si ricorda che la condanna di merito confermata prevedeva pena di 1 anno di reclusione e multa di euro 1.200,00 con applicazione della recidiva specifica infraquinquennale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che incrimina la detenzione illecita di stupefacenti; applicata per la condanna del ricorrente per il possesso di 85 grammi di hashish.
codice penale, art. 99
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla recidiva; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto la censura infondata/non specifica.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva: la Corte ha ricordato che la recidiva va accertata mediante valutazione concreta del rapporto tra precedenti e fatto attuale, verificando la perdurante inclinazione al reato.
Massime di principio
- La recidiva non va valutata solo in base alla gravità o alla durata temporale dei precedenti: il giudice deve compiere una valutazione concreta, ai sensi dell'art. 133 c.p., sul rapporto tra i precedenti e il reato attuale per verificare l'esistenza di una perdurante inclinazione a delinquere.
- Un precedente anche di entità apparente minore può giustificare il riconoscimento della recidiva se, nel complesso, indica una continuità o capacità delinquenziale (es. comportamento protratto nel tempo o inefficacia delle misure deterrenti precedenti).
- Le censure in cassazione che mirano a una diversa valutazione dei fatti accertati (es. valorizzazione di atti spontanei dell'imputato) sono inammissibili se consistono in una semplice richiesta di riconsiderazione del merito probatorio già valutato dai giudici di merito.
- La parte che propone ricorso privo di rilievo giuridico o meramente assertivo può essere dichiarata inammissibile e può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In presenza di precedente specifico e di elementi che evidenziano la persistenza di una propensione criminosa, la Corte può ritenere legittimo l'uso della recidiva come aggravante per la determinazione della pena.
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