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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21816/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La parte ricorrente aveva appreso, tramite estratto di ruolo consultato nel 2018, l'esistenza di un debito derivante da una cartella di pagamento e aveva convenuto l'ente impositore e il concessionario della riscossione deducendo la mancata notifica della cartella e la prescrizione quinquennale del credito. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e il tribunale, in appello, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per effetto dell'annullamento automatico del piccolo importo iscritto a ruolo, confermando però le spese del primo grado in base alla ritenuta tardività dell'opposizione e all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo: 1) che l'impugnazione dell'estratto di ruolo non era soggetta ai termini decadenziali richiamati dal tribunale; 2) che il giudice di merito aveva errato nel ritenere interruttiva della prescrizione un'intimazione di pagamento collocata al 7 febbraio 2013 anziché alla data di ricezione dell'11 marzo 2013, con conseguente maturazione della prescrizione prima dell'atto interruttivo.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso perché ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo specifici casi di pregiudizio attuale e qualificato. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla natura dinamica dell'interesse ad agire e sulla sua verifica fino al momento della decisione, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse depositato documentazione idonea a dimostrare lo specifico interesse ad agire richiesto dalla nuova norma. Ha inoltre escluso che si fosse formato un giudicato, espresso o implicito, sulla sussistenza di tale interesse. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, perché la domanda non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per il successivo intervento nomofilattico; per il giudizio di legittimità non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, stante la mancata difesa delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non è stato decisivo ai fini della decisione finale

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nel ricorso in relazione alla prescrizione quinquennale dedotta dalla parte ricorrente

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso in tema di spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso in tema di compensazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ricorso in relazione alle preclusioni del giudizio di appello

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel ricorso per contestare l'applicabilità dei termini decadenziali alle impugnazioni esecutive

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato nel ricorso quale termine decadenziale che la ricorrente riteneva non applicabile all'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale di legittimità in base alla quale è stata fissata la trattazione

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    la disposizione, come modificata nel 2021, rende l'estratto di ruolo non impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella solo in presenza di specifici pregiudizi qualificati

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    ha introdotto la modifica normativa che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 richiamata quale fonte della modifica normativa

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato dal tribunale come base dell'annullamento automatico del ruolo di modesto importo che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • L. n. 136 del 2018

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata in relazione all'annullamento automatico del ruolo

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    indicato nella disciplina del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 come una delle ipotesi di pregiudizio idonee a radicare l'interesse ad agire

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla norma sopravvenuta come ulteriore ipotesi di pregiudizio qualificato rilevante

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come mezzo con cui in cassazione può essere documentato lo specifico interesse ad agire

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato anche nella parte motiva per escludere l'applicabilità della disciplina decadenziale alla luce della questione sull'estratto di ruolo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, dopo la modifica dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è di regola impugnabile; l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella presuppone che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio attuale rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • La verifica dell'interesse ad agire ha natura dinamica e può essere compiuta fino al momento della decisione; nei giudizi pendenti la nuova disciplina si applica anche se sopravvenuta, imponendo alla parte di provare il pregiudizio qualificato richiesto.
  • La formazione di un giudicato implicito sulla sussistenza dell'interesse ad agire non impedisce il rilievo officioso della sua carenza, salvo che vi sia un espresso giudicato interno sulla questione.
  • Quando manca la dimostrazione dello specifico interesse ad impugnare, la domanda è originariamente improponibile e il giudice deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere, quale causa di definizione del processo, prevale logicamente sulle questioni di rito e di merito che presuppongono la decisione sulla proponibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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