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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50314/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di rigetto del riesame contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto derivante da fatture per operazioni inesistenti (capo 30: art. 2 d.lgs. 74/2000; capo 32: art. 8 d.lgs. 74/2000). I motivi principali erano: mancata o contraddittoria valutazione della consulenza tecnica di parte e della documentazione (formulari rifiuti, fatture, quietanze) che dimostrerebbero l'effettiva acquisizione e pagamento dei rottami; errore nel ritenere rilevante per le imposte dirette la cd. "inesistenza soggettiva" quando le fatture erano esenti IVA; uso probatorio di intercettazioni riferite al 2020 per fatti contestati negli anni 2018-2019; mancata risposta del Tribunale del riesame alla prova offerta che alcune fatture contestate (capo 32) sarebbero state effettivamente utilizzate nelle dichiarazioni del 2021; illegittima determinazione del profitto (10% della fattura) non adeguatamente motivata; e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui censurava la motivazione con doglianze generiche sulla logica (limite dell'impugnazione in Cassazione per le ordinanze di riesame), ma ha accolto altri motivi di gravità tali da integrare violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare: a) ha ritenuto illegittimo l'utilizzo, senza spiegazione convincente, delle intercettazioni del 2020 per dimostrare il fumus di reati posti in essere nel 2018-2019, rilevando che le conversazioni sono posteriori ai fatti e non coinvolgono direttamente l'indagato; ciò integra vizio per insufficiente motivazione sul fumus in relazione al capo 30 (art. 2 d.lgs. 74/2000); b) ha ritenuto fondato il rilievo relativo al capo 32 perché il Tribunale del riesame non ha risposto alla prova documentale offerta dai difensori circa l'effettivo utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni del 2021, omettendo quindi verifica essenziale circa l'applicabilità o meno dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 (conseguente esclusione del concorso tra emittente e utilizzatore). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa ai vizi accertati e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame, con l'ordine di valutare concretamente le risultanze investigative e le produzioni difensive, chiarire il nesso temporale e probatorio tra intercettazioni e fatti contestati, e verificare l'effettivo utilizzo delle fatture ai fini delle dichiarazioni fiscali.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'utilizzo di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti ai fini della dichiarazione dei redditi; la Corte richiama la giurisprudenza che distingue l'incidenza dell'inesistenza oggettiva o soggettiva tra imposte dirette e IVA, ma osserva che la qualificazione giuridica può essere rimodulata in sede di controllo purché coerente con il principio di correlazione.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte verifica la configurabilità del fumus anche con riguardo all'eventuale concorso tra emittente ed utilizzatore quando ricorrano i presupposti.

  • art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Stabilisce la deroga al concorso tra emittente e utilizzatore di fatture inesistenti; applicabile per evitare una doppia sanzione quando le qualità soggettive sono distinte, ma non opera se le qualità (es. emittente e amministratore/utilizzatore) si sovrappongono o se sussistono elementi di concorso rilevanti.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di motivare specificamente le decisioni sulle richieste di riesame; la Corte ha rilevato la mancata risposta del Tribunale del riesame ad argomentazioni probatorie specifiche, integrando vizio per mancanza di motivazione.

  • art. 325 e art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame: ammesso solo per violazione di legge; le censure sui vizi di motivazione sono precluse salvo motivazione assolutamente mancante o apparente.

  • art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come modificato dall'art. 8 D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. n. 44/2012)

    4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale...

    Prevede indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per delitti non colposi; la Corte la richiama per distinguere i casi (es. frodi carosello) in cui la deducibilità va esclusa e per ricordare che la materia delle imposte dirette richiede valutazioni di inerenza oggettiva.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico imposte sui redditi)

    Norme generali sui componenti del reddito d'impresa; citata per i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità che condizionano la deducibilità dei costi.

Massime di principio

  • Il riesame di misure cautelari reali richiede una valutazione concreta e motivata del fumus delicti: il giudice deve esaminare puntualmente sia gli elementi dell'accusa sia gli elementi e le produzioni difensive, rispondendo specificamente alle obiezioni rilevanti.
  • Intercettazioni o prove successive ai fatti contestati hanno valore probatorio limitato se non viene adeguatamente dimostrato il nesso logico-temporale e la loro attinenza alle condotte oggetto di accusa; il loro uso per fondare il fumus deve essere motivato.
  • In tema di fatture per operazioni inesistenti è necessario distinguere tra inesistenza oggettiva (rilevante per le imposte dirette) e inesistenza soggettiva (che incide soprattutto sull'IVA); tuttavia la giurisprudenza ammette che la qualificazione giuridica possa essere rimodulata purché sia rispettato il principio di correlazione e sia motivato il passaggio.
  • L'art. 9 d.lgs. 74/2000 può escludere il concorso fra emittente e utilizzatore solo quando le attività sono distinte; se le qualità soggettive si sovrappongono o emergono elementi concreti di collaborazione, il regime derogatorio non si applica.
  • I costi documentati con fatture soggettivamente inesistenti possono rimanere deducibili ai fini delle imposte dirette salvo che risultino privi di inerenza o contrari ai principi di effettività, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, o siano direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.
  • La quantificazione del profitto sottoposto a sequestro e la determinazione percentuale (es. 10%) devono essere adeguatamente motivate e collegabili all'effettiva evasione fiscale; il giudice deve esplicitare i criteri di calcolo e considerare le prove di pagamento prodotte dalla difesa.
  • Se il giudice del riesame omette di rispondere a una prova documentale decisiva offerta dalla difesa (es. utilizzo effettivo delle fatture in dichiarazioni successive), la decisione è viziata per mancata motivazione e può essere annullata con rinvio.

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