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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14498/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione e falsa applicazione della legge penale riguardo al calcolo della prescrizione: il reato (ricettazione) è contestato come commesso il 25/03/2002, quindi va applicato il regime di prescrizione previgente alla novella del 2005 (art. 4 L. 5/12/2005, n. 251). In primo grado erano state riconosciute attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva; con il computo previgente la prescrizione (10 anni per il limite edittale dopo il bilanciamento, più 5 anni per atti interruttivi, con sospensioni per mesi 10 e giorni 14) è maturata l'8/02/2018, prima della sentenza di appello (6/04/2021). La Corte territoriale aveva invece applicato un diverso calcolo ritenendo la prescrizione non maturata prima del 2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha stabilito che si deve applicare il regime di prescrizione vigente al momento del fatto (2002), rilevando che la prescrizione è istituto di diritto sostanziale e può essere rilevata d'ufficio; non risultano cause di proscioglimento nel merito che consentano di mantenere la statuizione di condanna. Motivazione semplificata; sentenza annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorrente ha invocato la violazione e falsa applicazione della legge penale nel calcolo della prescrizione

  • art. 4, legge 5 dicembre 2005, n. 251

    art. 4 L. 5/12/2005, n. 251

    Novella che ha riformato la disciplina della prescrizione e il regime di computo dei termini: la Corte ha ritenuto che tale regime non fosse applicabile retroattivamente al fatto commesso nel 2002

  • Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 268805

    Sez. 3, n. 3385/17/11/2016 (dep. 2017), Rv. 268805

    Giurisprudenza citata a supporto del principio che, per fatti anteriori alla riforma, deve applicarsi il previgente regime di calcolo della prescrizione

  • Corte Cost. ord. n. 24 del 2017

    ordinanza Corte Cost. n. 24/2017

    Richiamata per riaffermare la natura sostanziale della prescrizione e la sua connessione con il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost.

  • sent. Corte Cost. n. 115 del 2018

    sent. Corte Cost. n. 115/2018

    Ulteriore conferma della rilevanza costituzionale della prescrizione quale istituto di diritto sostanziale

  • art. 25 Cost.

    Principio costituzionale di legalità penale richiamato dalla Corte per giustificare l'applicazione del regime normativo vigente al momento del fatto

  • art. 129 cod. proc. pen., comma 2

    Norma che disciplina i casi in cui il giudice può non riportare la statuizione di condanna quando sussistono cause di proscioglimento nel merito; la Corte ha osservato che dagli atti non emergevano tali cause invocate per mantenere la condanna

  • art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. a, c.p.p.

    Prevede l'annullamento senza rinvio per i casi in cui il reato è estinto; norma invocata per disporre l'annullamento della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione si applica il regime normativo vigente alla data del fatto: se il reato è anteriore a una riforma della prescrizione, va usato il previgente computo
  • La prescrizione è istituto di diritto sostanziale collegato al principio di legalità (art. 25 Cost.) e può essere rilevata d'ufficio, anche in Cassazione
  • Nel reato istantaneo l'elemento temporale rilevante è la data del fatto: eventuali novità legislative posteriori non si applicano se peggiorative rispetto al regime previgente (principio di irretroattività della legge penale più grave)
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto del limite edittale risultante dal bilanciamento tra circostanze di segno opposto, nonché di tutti gli atti interruttivi e delle cause di sospensione concretamente presenti
  • Se la prescrizione è maturata prima della decisione impugnata e non sussistono cause di proscioglimento nel merito che giustifichino diversamente, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio
  • In presenza di ricadute sulle circostanze (es. riconoscimento di attenuanti in giudizio di equivalenza) il nuovo bilanciamento può ridurre il massimale edittale e quindi anticipare la prescrizione; questo va valutato con attenzione nel calcolo

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