Cassazione Penale, Sentenza n. 14498/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e falsa applicazione della legge penale riguardo al calcolo della prescrizione: il reato (ricettazione) è contestato come commesso il 25/03/2002, quindi va applicato il regime di prescrizione previgente alla novella del 2005 (art. 4 L. 5/12/2005, n. 251). In primo grado erano state riconosciute attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva; con il computo previgente la prescrizione (10 anni per il limite edittale dopo il bilanciamento, più 5 anni per atti interruttivi, con sospensioni per mesi 10 e giorni 14) è maturata l'8/02/2018, prima della sentenza di appello (6/04/2021). La Corte territoriale aveva invece applicato un diverso calcolo ritenendo la prescrizione non maturata prima del 2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha stabilito che si deve applicare il regime di prescrizione vigente al momento del fatto (2002), rilevando che la prescrizione è istituto di diritto sostanziale e può essere rilevata d'ufficio; non risultano cause di proscioglimento nel merito che consentano di mantenere la statuizione di condanna. Motivazione semplificata; sentenza annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorrente ha invocato la violazione e falsa applicazione della legge penale nel calcolo della prescrizione
art. 4, legge 5 dicembre 2005, n. 251
art. 4 L. 5/12/2005, n. 251
Novella che ha riformato la disciplina della prescrizione e il regime di computo dei termini: la Corte ha ritenuto che tale regime non fosse applicabile retroattivamente al fatto commesso nel 2002
Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 268805
Sez. 3, n. 3385/17/11/2016 (dep. 2017), Rv. 268805
Giurisprudenza citata a supporto del principio che, per fatti anteriori alla riforma, deve applicarsi il previgente regime di calcolo della prescrizione
Corte Cost. ord. n. 24 del 2017
ordinanza Corte Cost. n. 24/2017
Richiamata per riaffermare la natura sostanziale della prescrizione e la sua connessione con il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost.
sent. Corte Cost. n. 115 del 2018
sent. Corte Cost. n. 115/2018
Ulteriore conferma della rilevanza costituzionale della prescrizione quale istituto di diritto sostanziale
art. 25 Cost.
Principio costituzionale di legalità penale richiamato dalla Corte per giustificare l'applicazione del regime normativo vigente al momento del fatto
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
Norma che disciplina i casi in cui il giudice può non riportare la statuizione di condanna quando sussistono cause di proscioglimento nel merito; la Corte ha osservato che dagli atti non emergevano tali cause invocate per mantenere la condanna
art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. a, c.p.p.
Prevede l'annullamento senza rinvio per i casi in cui il reato è estinto; norma invocata per disporre l'annullamento della sentenza impugnata
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione si applica il regime normativo vigente alla data del fatto: se il reato è anteriore a una riforma della prescrizione, va usato il previgente computo
- La prescrizione è istituto di diritto sostanziale collegato al principio di legalità (art. 25 Cost.) e può essere rilevata d'ufficio, anche in Cassazione
- Nel reato istantaneo l'elemento temporale rilevante è la data del fatto: eventuali novità legislative posteriori non si applicano se peggiorative rispetto al regime previgente (principio di irretroattività della legge penale più grave)
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto del limite edittale risultante dal bilanciamento tra circostanze di segno opposto, nonché di tutti gli atti interruttivi e delle cause di sospensione concretamente presenti
- Se la prescrizione è maturata prima della decisione impugnata e non sussistono cause di proscioglimento nel merito che giustifichino diversamente, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio
- In presenza di ricadute sulle circostanze (es. riconoscimento di attenuanti in giudizio di equivalenza) il nuovo bilanciamento può ridurre il massimale edittale e quindi anticipare la prescrizione; questo va valutato con attenzione nel calcolo
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