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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13052/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza che confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La censura principale riguardava la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: il decreto e gli atti successivi erano stati notificati all'avvocato revocato Angelo Brancato, mentre il ricorrente aveva nominato e depositato la revoca e la nuova nomina in favore dell'avvocato Filippo Maria Gallina il 25 gennaio 2022, prima dell'emissione del decreto di citazione (14 marzo 2022). Inoltre l'imputato aveva eletto domicilio presso la madre, ma la citazione era stata comunque notificata presso lo studio del difensore revocato. Si denunciava pertanto la violazione delle norme che sanzionano la mancata notifica al difensore di fiducia e la conseguente nullità assoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la notifica del decreto di citazione e degli atti processuali era stata effettuata ad un difensore già revocato e non al nuovo difensore regolarmente nominato e depositato, e che l'elezione di domicilio dell'imputato non era stata rispettata. Ha qualificato la violazione come nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado, e ha affermato che la presenza di un sostituto in udienza non può sanare la lesione del diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta (richiamando l'art. 6 CEDU). Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che definisce il reato contestato (illecito in materia di sostanze stupefacenti); qui citata per identificare il titolo di reato oggetto del processo.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancata notifica di atti obbligatori al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria; la Corte la applica alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Conferma la rilevanza della nullità assoluta e la sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; la Corte lo usa per dichiarare la nullità sanabile solo con l'annullamento senza rinvio.

  • art. 6, comma 3, lett. c) CEDU

    Richiamato per sottolineare il diritto dell'imputato ad avere la difesa di propria scelta; la violazione di tale diritto è connessa alla nullità per mancata notifica al difensore nominato.

  • art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149

    Norma relativa al rito cartolare; la Corte osserva che anche in tale rito la notifica e la trasmissione delle conclusioni devono rispettare la nomina del difensore e il domicilio eletto.

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Previsione sul difensore sostituto; la Corte rileva che la presenza di un sostituto non può sanare la lesione del diritto ad avere il difensore di fiducia scelto dall'imputato.

Massime di principio

  • La mancata notifica di atti processuali obbligatori al difensore di fiducia correttamente nominato integra nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado e può portare all'annullamento della decisione anche senza rinvio.
  • L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato deve essere rispettata: la notificazione in luogo diverso scelto dal difensore revocato può rendere invalida la citazione dell'imputato.
  • La presenza in udienza di un difensore sostituto non rimedia automaticamente all'omessa comunicazione al difensore di fiducia nominato: il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta è autonomo e protetto dalla CEDU.
  • Anche nei giudizi celebrati con rito cartolare è necessario che le notifiche e la trasmissione delle conclusioni avvengano nei confronti del difensore regolarmente nominato; l'eccezione procedurale resta quindi valida indipendentemente dal rito.
  • In caso di nullità assoluta per difetto di notifica al difensore di fiducia o per mancata citazione valida dell'imputato, il rimedio processuale può consistere nell'annullamento della sentenza e nella trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.

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