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Sentenza

Sentenza n. 320/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 547 del 20 dicembre 2023

Giustizia amministrativa202500941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 547 del 20 dicembre 2023, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 547 del 20 dicembre 2023. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità non riconosciute, oltre agli interessi. Il titolo è passato in giudicato il 19 gennaio 2024. La ricorrente ha inoltre rappresentato che era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, dalla notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione, effettuata il 3 gennaio 2024. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Arezzo, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore della difensora antistataria. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso di ottemperanza.

Massime di principio

  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione debitrice di provvedere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, e può essere incaricato di compiere in sostituzione di quest’ultima tutti gli atti necessari all’esecuzione del titolo, compreso il pagamento delle somme dovute.
  • L’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme legittima l’adozione di misure sostitutive dirette a conseguire l’effettiva soddisfazione del credito riconosciuto dal titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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