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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25033/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13/10/2023 che aveva confermato la condanna della ricorrente quale amministratore unico della società Eurosoft Enterprise s.r.l. per il reato di bancarotta per operazioni dolose commessa nel periodo 3/2/2005-31/12/2009 mediante sistematica omissione del pagamento di tributi per complessivi euro 1.671.402,37. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (i) censura della qualificazione del fatto come "bancarotta impropria" anziché semplice o preferenziale e richiesta di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo; (ii) vizio di illogicità decisionale e omissione di considerazione degli elementi contabili che, secondo la difesa, non avrebbero fatto prevedere il dissesto; (iii) mancato esame e valutazione della relazione peritale e dell'esame del teste rag. Francesco Russo che sosteneva l'assenza di dissesto fino al 2009; (iv) sottolineatura che la crisi del settore e i prelievi del socio di maggioranza Testa sarebbero cause del fallimento sopravvenute e non prevedibili al momento della gestione, con la conseguente tesi che, al più, si tratterebbe di colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui era dimostrato un comportamento gestionale consapevole e sistematico di omissione dei versamenti fiscali iniziato nel 2006 e proseguito fino al fallimento, con una esposizione superiore a un milione e mezzo di euro. La Corte ha richiamato il principio per cui le "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 I.fall. comprendono anche condotte omissive sistematiche, come il mancato pagamento delle imposte, idonee a determinare un depauperamento e a rendere prevedibile il dissesto. Sul piano soggettivo ha confermato che è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e accettazione del rischio del dissesto) e che, per un amministratore con competenze contabili, la prevedibilità concreta del fallimento risultava evidente. La decisione di merito non è stata ritenuta illogica in modo tale da integrare vizio di motivazione. Pertanto il rigetto del ricorso e la conferma della condanna sono stati disposti; la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Le "operazioni dolose" ricomprendono anche condotte omissive e sistematiche (es. reiterato mancato pagamento delle imposte) che, pur non traducendosi immediatamente in una diminuzione algebrica dell'attivo, determinano un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e rendono prevedibile il dissesto. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'operazione e accettazione del rischio del dissesto), non il dolo specifico diretto a causare il fallimento.

  • art. 223, comma 1, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Distinzione tra fattispecie a dolo specifico (causazione volontaria del fallimento) e fattispecie relative al fallimento conseguente ad operazioni dolose (dolo generico e accettazione del rischio). La giurisprudenza distingue le due ipotesi sul piano soggettivo pur con analogie sul piano oggettivo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti procedurali alla riproposizione in cassazione dei motivi già valutati in grado; usato in sede di precisazione dei termini entro i quali i motivi sono stati ripercorsi e valutati.

Massime di principio

  • La sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi da parte dell'organo amministrativo può essere qualificata come "operazione dolosa" ai fini dell'art. 223 I.fall. quando costituisce scelta gestionale reiterata e idonea a determinare un depauperamento e il prevedibile dissesto della società.
  • Per la configurabilità della bancarotta per operazioni dolose non è necessario il dolo specifico volto a provocare il fallimento: è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà del comportamento antidoveroso e l'accettazione del rischio che tale condotta potesse causare il dissesto.
  • Le competenze professionali dell'amministratore (es. conoscenze contabili) aggravano la sua posizione sotto il profilo della prevedibilità dell'evento: maggiore è la consapevolezza tecnica, più agevole è per l'accusa dimostrare che l'evento era prevedibile.
  • In presenza di ingenti passività accumulate per anni (importi rilevanti verso l'Erario) la valutazione della prevedibilità del dissesto può risultare evidente e rendere meno rilevanti le contestazioni difensive basate su prospettive di recupero o su eventi sopravvenuti.
  • La Corte di cassazione è limitata al controllo di legittimità sulla congruenza e logicità della motivazione del giudice di merito e non può riesaminare liberamente le valutazioni probatorie o sostituirsi al giudice di merito con una diversa rivalutazione dei fatti.
  • La scelta gestionale di prioritizzare pagamenti a fornitori o salari invece che obblighi tributari non costituisce, di per sé, una giustificazione automatica: se tale scelta è sistematica e produce un'accumulazione od elevate esposizioni verso l'Erario, può integrare la fattispecie di operazioni dolose.

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