Sentenza n. 1733/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Questore di Palermo del 5 aprile 2024, recanti DASPO della durata, rispettivamente, di cinque, due e un anno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, i distinti provvedimenti con cui il Questore di Palermo aveva disposto nei loro confronti il DASPO. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo, poiché proposto con un unico atto contro provvedimenti distinti. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: per uno di essi la misura aveva esaurito la propria efficacia e, quanto agli altri, non sarebbe più sussistito interesse alla decisione. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda di sospensione, ritenendo assente il fumus boni iuris e pressoché certa l’attribuibilità ai ricorrenti delle condotte contestate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché ricorrevano l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi: i provvedimenti erano pressoché identici, differendo soltanto nella durata del DASPO, e le censure e le domande erano uguali. Il Collegio ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, essendo venuto meno l’interesse dei ricorrenti alla pronuncia. Ha inoltre rilevato che la proposizione di un unico ricorso contro provvedimenti distinti può avere effetti tributari e costituire possibile elusione dell’obbligo di versare il contributo unificato per ciascun atto impugnato; per tale ragione ha disposto la trasmissione della sentenza alla Segreteria generale del TAR, quale ufficio impositore, per le valutazioni fiscali. Le spese della fase di merito sono state compensate, ferme quelle già liquidate nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il riferimento giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Il riferimento è posto a tutela dei diritti e della dignità delle parti e degli altri soggetti interessati, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — cioè domande aventi identico oggetto, atti impugnati aventi contenuto omogeneo e censure coincidenti — e l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
- La proposizione con un unico ricorso di domande rivolte contro provvedimenti distinti, pur potendo essere processualmente ammissibile in presenza dei requisiti del ricorso collettivo, può rilevare autonomamente sul piano tributario qualora determini una possibile elusione del contributo unificato dovuto per ciascun provvedimento impugnato.
- Il sopravvenuto venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione di merito, anche per esaurimento dell’efficacia temporale della misura impugnata, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
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