Corte di giustizia, Sentenza C-266/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2019. — Aqua Med sp. z o.o. z contro Irena Skóra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione della direttiva – Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio del carattere abusivo – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi e poteri del giudice nazionale. — Causa C-266/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una clausola che si limita a rinviare genericamente al diritto nazionale sulla competenza non è automaticamente sottratta al controllo di abusività previsto dalla direttiva 93/13. Ha poi precisato che la direttiva non armonizza la competenza territoriale, ma impone che le regole nazionali non compromettano in modo eccessivo la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore. Spetta quindi al giudice nazionale verificare concretamente se la soluzione processuale applicabile renda troppo onerosa la difesa del consumatore.
Clausola contrattuale che rinvia in modo generale al diritto nazionale sulla competenza territoriale: inclusione nell’ambito della direttiva 93/13 e limiti derivanti dal diritto a un ricorso effettivo.
La questione giuridica
Se una clausola inserita in un contratto con consumatore, che per la competenza territoriale rinvia genericamente al diritto nazionale applicabile, rientri nell’ambito della direttiva 93/13/CEE o ne sia esclusa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2; e, in caso di inclusione, se l’articolo 7, paragrafo 1, osti a norme processuali nazionali che consentono al professionista di scegliere tra il giudice del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, quando tale scelta possa rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non esclude dall’ambito di applicazione della direttiva una clausola contrattuale che rinvii in modo generale al diritto nazionale per determinare la competenza territoriale, poiché tale clausola non riproduce una specifica disposizione imperativa e va valutata restrittivamente. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, a norme processuali che permettano al professionista di adire il giudice del domicilio del convenuto o quello del luogo di esecuzione del contratto, salvo che la scelta del secondo luogo comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da restringere eccessivamente il suo diritto a un ricorso effettivo; tale verifica spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 18, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Clausola di rinvio al diritto nazionale sulla competenza territoriale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Poznaniu in una controversia tra un professionista e una consumatrice relativa al pagamento del prezzo di vendita. Il giudice nazionale chiede se una clausola contrattuale che, in materia di competenza territoriale, rinvia in termini generali al diritto nazionale applicabile rientri nella direttiva 93/13 e quali conseguenze ne derivino sul piano processuale.
Fatti e procedimento principale
Aqua Med, professionista con sede in Polonia, aveva venduto alla sig.ra Skóra, consumatrice domiciliata in Polonia, alcuni beni nell’ambito di un contratto concluso fuori dei locali commerciali. Poiché il prezzo non era stato pagato, il professionista ha convenuto la consumatrice davanti al giudice del luogo in cui ha sede la propria impresa, invocando la disciplina nazionale sulla competenza per le azioni relative all’esecuzione del contratto.
Il giudice di primo grado si è dichiarato incompetente e ha ritenuto che, in un contratto con consumatore, la clausola di rinvio alle regole nazionali sulla competenza fosse abusiva. Il giudice ha quindi applicato la regola generale di competenza del domicilio del convenuto. La decisione è stata impugnata e il giudice del rinvio ha sollevato due questioni pregiudiziali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il controllo d’ufficio imposto dalla direttiva 93/13 riguardi anche una clausola che si limita a rinviare al diritto nazionale sulla competenza;
- se, in caso affermativo, il giudice debba applicare le regole sulla competenza nel modo più favorevole al consumatore, favorendo la concentrazione della causa davanti al giudice più vicino al suo domicilio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che esclude dal suo ambito le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sul carattere non vincolante delle clausole abusive;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sugli strumenti adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, richiamato dal giudice nazionale ma ritenuto non applicabile al caso, per mancanza di elemento transfrontaliero;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, ai fini del diritto a un ricorso effettivo.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che la direttiva 93/13 impone un controllo d’ufficio delle clausole abusive, proprio per compensare la posizione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista. Tuttavia, tale controllo presuppone che la clausola rientri nell’ambito della direttiva.
L’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, va interpretata restrittivamente e opera solo se la clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare specifica e imperativa, oppure una regola suppletiva applicabile in mancanza di diverso accordo. Nel caso di specie, la clausola non riproduce una norma specifica, ma rinvia in modo generale a un insieme di regole nazionali sulla competenza, tra le quali il professionista può scegliere quella più favorevole.
Per questa ragione, la Corte conclude che la clausola non è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e può dunque essere sottoposta al controllo di abusività.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte osserva che la direttiva 93/13 non armonizza espressamente le regole sulla competenza territoriale. La questione va quindi valutata alla luce dell’effettività della tutela dei diritti dei consumatori e dei principi di equivalenza ed ეფექტività, oltre che dell’articolo 47 della Carta.
In linea di principio, una norma nazionale che consenta, in alternativa, il ricorso davanti al giudice del luogo di esecuzione del contratto non è di per sé incompatibile con la direttiva. Tuttavia, occorre verificare se, in concreto, la scelta di quel foro renda eccessivamente difficile per il consumatore intervenire nel procedimento e difendersi efficacemente. La Corte richiama il rischio che la distanza geografica dal domicilio del consumatore comporti costi tali da scoraggiarne la partecipazione al giudizio.
Ne consegue che spetta al giudice nazionale accertare se, nel caso concreto, le condizioni procedurali derivanti dalla scelta del foro di esecuzione comprimano in modo eccessivo il diritto a un ricorso effettivo.
Decisione
La Corte risponde che:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non esclude dall’ambito della direttiva una clausola che rinvii genericamente al diritto nazionale per determinare la competenza giurisdizionale;
- l’articolo 7, paragrafo 1, non osta a norme processuali che consentano al professionista di scegliere tra il giudice del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, salvo che tale scelta comporti per il consumatore condizioni procedurali idonee a restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo, verifica rimessa al giudice nazionale.
Principi affermati
La sentenza conferma che il controllo delle clausole abusive non può essere aggirato attraverso formule generiche di rinvio al diritto nazionale. Al tempo stesso, ribadisce che la direttiva 93/13 non uniforma le regole processuali interne, ma esige che esse non vanifichino la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore.
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