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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-492/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 aprile 2019 (Estratti). — Stephan Fleig contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Risoluzione con preavviso – Motivi di risoluzione – Cessazione del rapporto di fiducia – Interesse del servizio – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali – Incidente di procedura – Pubblicazione in Internet di documenti versati agli atti del procedimento dinanzi al Tribunale – Articolo 17 dello Statuto. — Causa T-492/17

Giurisprudenza europea62017TJ0492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un ex agente contrattuale del SEAE contro la risoluzione del suo contratto. Ha ritenuto infondate le censure relative alla legittimità della decisione e ha chiarito che la pubblicazione online di documenti versati agli atti, avvenuta oltre i limiti dell’autorizzazione ricevuta, costituiva uno sviamento di procedura. Tale incidente ha inciso sulle spese, che sono state poste integralmente a carico del ricorrente.

Risoluzione del contratto di un agente contrattuale del SEAE per cessazione del rapporto di fiducia e legittimità della pubblicazione in Internet di documenti versati agli atti del procedimento.

La questione giuridica

Se la decisione di risolvere con preavviso il contratto a tempo indeterminato di un agente contrattuale del SEAE fosse viziata da errore manifesto di შეფასazione, da violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, nonché se la pubblicazione in Internet di documenti già prodotti in giudizio costituisse un incidente di procedura idoneo a incidere sulla decisione sulle spese.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: la risoluzione del contratto dell’agente contrattuale era legittima e la pubblicazione in Internet di documenti del fascicolo, effettuata in violazione dei limiti dell’autorizzazione alla divulgazione e comunque idonea a coinvolgere il ricorrente, costituiva uno sviamento di procedura che giustificava la sua condanna alle spese. In particolare, l’autorizzazione invocata dal ricorrente non poteva essere letta come un’autorizzazione generale alla diffusione dei documenti, poiché riguardava solo una divulgazione limitata all’assistenza personale connessa al fascicolo medico; ne conseguiva che la successiva pubblicazione non era coperta da alcuna autorizzazione tacita ex articolo 17 bis dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 47, lettera c), punto i), del RAA
  • Articoli 17 e 17 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 17 dello Statuto

Risoluzione del contratto di un agente contrattuale del SEAE e pubblicazione in Internet di documenti processuali

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex agente contrattuale del Servizio europeo per l’azione esterna contro la decisione di risoluzione del suo contratto di assunzione. Il Tribunale esamina, oltre alla legittimità della cessazione del rapporto di lavoro, un incidente di procedura relativo alla pubblicazione in Internet di documenti già versati agli atti.

Parti e oggetto del ricorso

Il ricorrente è Stephan Fleig, ex agente contrattuale del SEAE. Il convenuto è il Servizio europeo per l’azione esterna, rappresentato dalla propria difesa istituzionale. Il ricorso era diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 19 settembre 2016 con cui il direttore della direzione "Risorse umane" del SEAE aveva risolto il contratto con effetto dal 19 giugno 2017 e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente patito.

Quadro normativo richiamato

La pronuncia si colloca nel contesto dello statuto del personale dell’Unione e del regime applicabile agli agenti contrattuali. Sono richiamati in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE, quale base del ricorso del personale;
  • l’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, relativo alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato con preavviso;
  • gli articoli 17 e 17 bis dello Statuto dei funzionari, concernenti rispettivamente il divieto di divulgazione di informazioni non pubbliche e la pubblicazione di testi connessi all’attività dell’Unione;
  • l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, in tema di domanda amministrativa e termini di risposta;
  • gli articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulla soccombenza e le spese.

La questione relativa alla pubblicazione dei documenti

Una parte significativa della motivazione riguarda l’episodio verificatosi nel corso del processo: il ricorrente aveva comunicato all’Alto rappresentante l’intenzione di pubblicare online documenti relativi al procedimento, sostenendo che fossero già stati pubblicati in precedenza in modo regolare grazie a un’autorizzazione tacita del SEAE.

Il Tribunale osserva che il ricorrente confondeva due discipline diverse:

  • l’articolo 17 dello Statuto, che vieta la divulgazione di informazioni non pubbliche di cui il funzionario o agente sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni, salvo autorizzazione preventiva;
  • l’articolo 17 bis dello Statuto, che riguarda la pubblicazione di testi di qualsiasi tipo e presuppone un diverso regime di autorizzazione, con possibile assenso tacito in caso di silenzio dell’amministrazione.

Secondo il Tribunale, la domanda presentata il 27 marzo 2013, pur richiamando formalmente l’articolo 17 bis, riguardava in realtà la divulgazione di informazioni disciplinata dall’articolo 17 dello Statuto. Essa doveva dunque essere trattata come domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, e non come richiesta soggetta al meccanismo del silenzio-assenso di trenta giorni lavorativi. Il SEAE aveva comunque risposto entro quattro mesi, autorizzando una divulgazione limitata ai fini dell’assistenza personale del ricorrente nel suo fascicolo medico.

Portata limitata dell’autorizzazione e violazione dei suoi limiti

Il Tribunale sottolinea che tale autorizzazione doveva essere interpretata restrittivamente, in ragione del principio di riservatezza sancito dall’articolo 17 dello Statuto. Ne derivava che erano consentite soltanto divulgazioni strettamente collegate all’assistenza personale del ricorrente in ambito sociale, medico, psicologico o giuridico.

Di conseguenza:

  • il ricorrente non poteva invocare quella domanda e la risposta del SEAE per giustificare una pubblicazione generalizzata su Internet;
  • non poteva neppure sostenere che i documenti fossero divenuti pubblici prima del giudizio solo perché comunicati a terzi nell’ambito dell’assistenza autorizzata;
  • se i documenti sono stati trasmessi a sua madre o a persone da lei contattate, ciò ha comunque violato i limiti dell’autorizzazione e il ricorrente era tenuto a garantire che i terzi rispettassero tali limiti.

Il Tribunale afferma quindi che, anche se la pubblicazione materiale fosse stata realizzata da terzi, il ricorrente aveva comunque creato il rischio della diffusione e ne risultava coinvolto.

Sviamento di procedura e conseguenze sulle spese

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui la divulgazione a terzi di atti di causa, quando non è effettuata ai fini della difesa, costituisce uno sviamento di procedura; ciò vale a maggior ragione per una pubblicazione in Internet.

Poiché l’incidente ha imposto una specifica comunicazione processuale e ulteriori osservazioni, il Tribunale decide di tenerne conto nella regolazione delle spese. Le spese connesse a tale sviamento vengono poste a carico del ricorrente.

Decisione sul ricorso

Nel dispositivo, il Tribunale:

  • respinge il ricorso nel suo complesso;
  • condanna Stephan Fleig alle spese, comprese quelle relative all’incidente di procedura.

Portata pratica della pronuncia

La decisione è rilevante per il contenzioso di funzione pubblica dell’Unione perché chiarisce, da un lato, la distinzione tra autorizzazione alla pubblicazione di testi e autorizzazione alla divulgazione di informazioni riservate e, dall’altro, la necessità di interpretare restrittivamente le autorizzazioni alla diffusione di documenti coperti da riservatezza. La sentenza evidenzia inoltre che la parte che diffonde online documenti di causa fuori dai limiti consentiti assume il rischio della pubblicazione e può subire conseguenze sulle spese processuali.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaagenti contrattualirisoluzione del contratto di lavoroprincipio di buona amministrazionespese processuali e incidente di procedura

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