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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-582/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2019. — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro H. e R. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) – Articolo 23, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 – Procedura di ripresa in carico – Criteri di competenza – Nuova domanda presentata in un altro Stato membro – Articolo 20, paragrafo 5 – Procedura di determinazione in corso – Ritiro della domanda – Articolo 27 – Mezzi di ricorso. — Cause riunite C-582/17 e C-583/17

Giurisprudenza europea62017CJ0582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i limiti del ricorso contro la decisione di trasferimento nel regolamento Dublino III quando il secondo Stato membro attiva una procedura di ripresa in carico. In tale contesto, i criteri di competenza del capo III, incluso quello familiare dell’articolo 9, non devono essere normalmente riesaminati dal secondo Stato. Solo in una situazione eccezionale legata all’articolo 20, paragrafo 5, e in presenza di elementi manifesti sulla competenza, il criterio può essere fatto valere.

Regolamento Dublino III: nel ricorso contro la decisione di trasferimento, il richiedente non può in via ordinaria invocare nel secondo Stato membro il criterio di competenza familiare dell’articolo 9, salvo caso eccezionale di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 5, con prova manifesta della competenza del secondo Stato membro.

La questione giuridica

Se il regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo ha presentato una prima domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, ha poi lasciato tale Stato e ha successivamente presentato una nuova domanda in un secondo Stato membro, egli possa invocare, nel ricorso ex articolo 27 avverso la decisione di trasferimento adottata nel secondo Stato membro, il criterio di competenza dell’articolo 9; e, in particolare, se ciò dipenda dal fatto che nello Stato membro di prima domanda sia ancora pendente la procedura di determinazione, sia già stata adottata una decisione o la domanda sia stata ritirata prematuramente.

Principio di diritto

Nel sistema Dublino III, la persona trasferita nel secondo Stato membro non può, di regola, contestare in tale Stato, nel ricorso contro la decisione di trasferimento ex articolo 27, l’errata applicazione del criterio di competenza dell’articolo 9, perché nelle procedure di ripresa in carico non occorre rideterminare la competenza secondo i criteri del capo III; ciò vale anche se nel primo Stato membro la procedura non era ancora conclusa o la domanda è stata ritirata. Solo eccezionalmente, nelle situazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 5, il richiedente può invocare quel criterio se ha fornito all’autorità competente elementi che dimostrino in modo manifesto che, proprio in base all’articolo 9, il secondo Stato membro deve essere considerato competente.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento (CE) n. 1560/2003
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 23 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 25 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Competenza nello spazio Dublino III e limiti del ricorso nel secondo Stato membro

La sentenza, resa dalla Grande Sezione, riguarda due rinvii pregiudiziali del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di domande di protezione internazionale. Il tema centrale è se, in una situazione di successiva domanda presentata in un secondo Stato membro dopo un primo accesso alla procedura in un diverso Stato membro, il richiedente possa far valere nel ricorso contro la decisione di trasferimento il criterio di competenza familiare dell’articolo 9 del regolamento Dublino III.

Contesto normativo

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), in particolare:

  • il considerando 19, sul diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni di trasferimento, in connessione con l’articolo 47 della Carta;
  • l’articolo 2, lettera d), sulla nozione di "esame di una domanda di protezione internazionale";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che affida l’esame a un solo Stato membro, individuato secondo i criteri del capo III;
  • l’articolo 9, criterio relativo ai familiari già beneficiari di protezione internazionale;
  • gli articoli 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, che disciplinano obblighi di presa in carico e ripresa in carico e le rispettive procedure;
  • l’articolo 27, paragrafo 1, sul ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento. Sono inoltre richiamati il regolamento (CE) n. 1560/2003 e gli allegati sui moduli uniformi, nonché le direttive 2013/32/UE e 2011/95/UE.

Fatti delle controversie principali

Nella causa C-582/17, H. aveva presentato una domanda nei Paesi Bassi dopo aver già depositato una domanda in Germania. I Paesi Bassi hanno presentato una richiesta di ripresa in carico alla Germania, rimasta senza risposta entro il termine, e hanno poi adottato una decisione di non esaminare la domanda, ritenendo inapplicabile l’articolo 9. Nel ricorso interno si discuteva se la presenza del coniuge nei Paesi Bassi potesse incidere sulla competenza.

Nella causa C-583/17, R. ha presentato domanda nei Paesi Bassi dopo una precedente domanda in Germania. La Germania aveva inizialmente respinto la richiesta di ripresa in carico, ma poi l’ha accettata dopo riesame. Anche qui i Paesi Bassi hanno ritenuto inapplicabile l’articolo 9 in sede di ripresa in carico.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • solo lo Stato membro di prima domanda debba determinare la competenza, con la conseguenza che il richiedente possa impugnare in giudizio soltanto in quello Stato l’erronea applicazione dei criteri del capo III;
  • l’esito cambi se nel primo Stato membro la procedura sia ancora pendente, sia stata già adottata una decisione oppure la domanda sia stata ritirata prima della decisione sul merito.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue nettamente tra procedura di presa in carico e procedura di ripresa in carico.

Portata del ricorso ex articolo 27

Il ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento consente di contestare il rispetto delle norme che assegnano la competenza e le garanzie procedurali del regolamento. Tuttavia, ciò non significa che il ricorrente possa invocare disposizioni non applicabili alla sua situazione concreta.

Procedura di ripresa in carico e irrilevanza ordinaria dei criteri del capo III

La Corte osserva che la ripresa in carico si applica alle ipotesi di cui agli articoli 20, paragrafo 5, e 18, paragrafo 1, lettere b) c) e d). In tale ambito, la richiesta non presuppone che lo Stato richiesto sia rideterminato come competente attraverso i criteri del capo III.

In particolare:

  • l’articolo 20, paragrafo 5, riguarda il caso in cui il richiedente presenti una nuova domanda in un altro Stato membro dopo aver ritirato la prima durante la procedura di determinazione della competenza;
  • questa disposizione è letta dalla Corte in modo tale da ricomprendere anche l’ipotesi in cui il richiedente abbia lasciato il primo Stato membro senza informare l’autorità del ritiro, con un effetto equivalente a un ritiro implicito;
  • una volta che la competenza sia già stata determinata nel primo Stato membro e l’esame avviato, gli obblighi di ripresa in carico ex articolo 18, paragrafo 1, lettere b) d), operano senza che occorra una nuova applicazione dei criteri del capo III.

La Corte valorizza inoltre:

  • il testo degli articoli 23, 24 e 25, che non richiedono una nuova determinazione della competenza sulla base del capo III;
  • il carattere semplificato e accelerato della ripresa in carico rispetto alla presa in carico;
  • i moduli uniformi del regolamento n. 1560/2003, che nella ripresa in carico non prevedono l’indicazione del criterio di competenza del capo III.

Obiettivi del regolamento e divieto di riesame duplicato

Secondo la Corte, imporre al secondo Stato membro di verificare nuovamente i criteri del capo III nei casi di ripresa in carico:

  • consentirebbe un riesame duplicato della determinazione della competenza già svolta nel primo Stato;
  • favorirebbe movimenti secondari contrari alla logica del regolamento;
  • rischierebbe di compromettere il principio secondo cui la domanda deve essere esaminata da un solo Stato membro;
  • ostacolerebbe la rapidità della procedura.

Eccezione riconosciuta dalla Corte

La Corte precisa tuttavia che resta un’eccezione: nelle situazioni coperte dall’articolo 20, paragrafo 5, uno Stato membro non può validamente presentare una richiesta di ripresa in carico se il richiedente ha trasmesso elementi che dimostrano in modo manifesto che, in base ai criteri del capo III e in particolare all’articolo 9, lo Stato richiesto è in realtà competente. In tale ipotesi, per ragioni di leale cooperazione e in coerenza con la tutela dell’interesse superiore del minore e della vita familiare, lo Stato richiesto deve riconoscere la propria competenza.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • il cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato e abbia successivamente presentato una nuova domanda in un secondo Stato membro non può, in linea di principio, invocare nel ricorso contro la decisione di trasferimento, ex articolo 27, il criterio di competenza dell’articolo 9;
  • può tuttavia invocarlo eccezionalmente nella situazione di cui all’articolo 20, paragrafo 5, se ha fornito all’autorità competente elementi che dimostrino in modo manifesto che il secondo Stato membro è competente in base a quel criterio.

Principi di diritto utili per la pratica

La pronuncia è rilevante perché conferma che, nelle procedure di ripresa in carico, il contenzioso sulla decisione di trasferimento non si trasforma in una nuova verifica completa dei criteri di competenza del capo III. Per gli operatori, ciò significa che la contestazione deve concentrarsi sulla corretta qualificazione della situazione come presa o ripresa in carico e sull’eventuale esistenza di elementi manifesti che impongano l’applicazione eccezionale del criterio familiare o di altri criteri di protezione del nucleo familiare.

Come è indicizzato

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