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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18527/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado: contestano la qualificazione e la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva (insufficienza probatoria e distinzione delle posizioni dei diversi imputati), la determinazione del momento consumativo del reato e quindi la decorrenza del termine di prescrizione, e la legittimità/ proporzionalità della confisca disposta sui terreni e sulle opere. In particolare: Belardo deduce vizio di motivazione sulla proporzionalità della confisca anche alla luce della giurisprudenza CEDU (G.I.E.M.), lamenta omissione di prova decisiva (deliberazione comunale di riclassificazione urbanistica postuma) e contesta la data di consumazione (sostiene il 04/07/2002) per far maturare la prescrizione prima dell'azione penale; gli altri ricorrenti (Cinquegrana e Brio) contestano la sussistenza della lottizzazione abusiva rispetto ai loro ruoli (procuratori speciali, acquirenti con diversa posizione; opere minime come recinzioni), rivendicano la prescrizione intervenuta prima del sequestro del 2008 e chiedono la non proporzionalità della confisca rispetto alla loro condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure in gran parte generiche o manifestamente infondate: ha confermato la qualificazione della fattispecie come lottizzazione abusiva (natura materiale, negoziale e mista), ha condiviso la determinazione del momento consumativo al 21/06/2008 (data dell'ultima opera abusiva accertata) e quindi la decorrenza del termine prescrizionale per tutti i concorrenti da tale data, ed ha ritenuto legittima la confisca dell'intera area e delle opere direttamente funzionali alla lottizzazione. Ha inoltre rigettato la rilevanza dell'atto amministrativo sopravvenuto invocato dai ricorrenti (deliberazione comunale del 29/03/2019), ritenendo che non fosse provata una specifica valutazione amministrativa ex post che riconoscesse la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici, e ha chiarito che demolizioni parziali non pregiudicano la necessità della confisca se non è stata comprovata l'effettiva e integrale ricomposizione nello stato ante intervento.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44

    comma 1 lett. c) e comma 2

    Definisce la lottizzazione abusiva come reato e impone la confisca dei terreni e delle opere abusivamente lottizzate; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare la confisca degli immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 30

    Fornisce la nozione legale di lottizzazione (materiale, negoziale e mista); la Corte la usa per qualificare l'attività descritta come lottizzazione mista e per spiegare quando si realizza la trasformazione urbanistica

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Richiamato nella parte in cui i ricorrenti lamentavano omissione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto che la documentazione invocata non fosse prova decisiva né idonea a mutare l'esito sulla confisca

  • Codice di procedura penale, art. 417 lett. b)

    Richiamato in relazione a doglianze sulla genericità dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente specifica per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa

  • Codice di procedura penale, artt. 157 e 158

    Riferiti dalla difesa sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha stabilito che il dies a quo della prescrizione è il compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita (qui: 21/06/2008)

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo n. 1, art. 1

    diritto al rispetto dei beni

    La Corte richiama i parametri della CGUE/Grande Camera (G.I.E.M.) per valutare la proporzionalità della confisca: equilibrio tra interesse pubblico e diritti del proprietario, possibilità di misure meno restrittive, natura illimitata della sanzione, grado di colpa; applica questi criteri ritenendo la confisca proporzionata alla luce delle risultanze

  • Sentenza Grande Camera Corte EDU, "G.I.E.M. S.r.l. e altri v. Italia" (28/06/2018)

    Usata come parametro interpretativo per verificare che la confisca urbanistica sia proporzionata e che debba essere fatta un'analisi anche procedurale; la Corte di cassazione conferma che, se il reato è comunque accertato e non è fornita prova di sanatoria amministrativa specifica, la confisca può essere mantenuta anche quando il reato si estingue per prescrizione

Massime di principio

  • La lottizzazione abusiva può essere materiale, negoziale o mista: va valutata tenendo insieme frazionamenti/atti negoziali e realizzazioni materiali; la qualificazione incide sugli elementi da provare.
  • Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva è il compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita (es.: ultima opera abusiva, ultimo atto di trasferimento rilevante), e da tale momento decorre la prescrizione per tutti i concorrenti nel reato.
  • La confisca urbanistica è compatibile con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione se in giudizio è stato comunque accertato, nel contraddittorio, l'elemento oggettivo e soggettivo del reato; la prescrizione non impedisce automaticamente la confisca.
  • La verifica della proporzionalità della confisca ai sensi del Prot. 1 CEDU richiede considerazione di indicatori: possibilità di misure meno restrittive, estensione della sanzione, grado di colpa; il giudice penale deve motivare in ordine a questi profili.
  • Un atto amministrativo sopravvenuto (riclassificazione o permessi) incide sulla confisca solo se esiste un provvedimento specifico e motivato dell'autorità competente che riconosca ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici; la mera esistenza di scelte urbanistiche successive o titoli parziali non è automaticamente risolutiva.
  • Demolizioni o interventi parziali effettuati dai privati non eliminano di per sé la proporzionalità della confisca: è necessaria la prova dell'effettiva ed integrale ricomposizione dello stato dei luoghi antecedente la lottizzazione per rendere la confisca sproporzionata.

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