Sentenza n. 1901/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1536 del 26.2.2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e condannato l'INPS alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., deducendo che l'INPS non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1536 del 26 febbraio 2025, notificata all'ente il 5 marzo 2025, nonostante una diffida stragiudiziale notificata il 31 luglio 2025. La sentenza ottemperanda aveva accertato il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13 l. 257/1992 per il periodo dal 1° febbraio 1976 al 31 dicembre 1992 e aveva ordinato la rideterminazione del rateo pensionistico, con decorrenza dal 1° febbraio 2018, nonché il pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria. L'INPS ha eccepito e documentato di avere già accreditato i benefici contributivi, ricostruito la pensione con provvedimento del 10 ottobre 2024 e corrisposto nel novembre 2024 le differenze economiche sui ratei arretrati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dagli atti è emerso che l'INPS aveva adottato il provvedimento di accredito dei benefici contributivi e di ricostruzione della pensione, provvedendo anche al pagamento delle differenze arretrate, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, notificato il 3 novembre 2025. Poiché la sentenza risultava già integralmente eseguita anteriormente all'instaurazione del giudizio, mancava una situazione di inesecuzione suscettibile di essere fatta valere mediante il rimedio dell'ottemperanza. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché l'obbligo risultante dal titolo giudiziale era già stato adempiuto prima della proposizione del ricorso.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
La norma è stata indicata quale base del ricorso per l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, ma il rimedio è risultato inammissibile per l'avvenuta esecuzione antecedente al giudizio.
art. 13 l. 257/1992
È la disposizione sostanziale in base alla quale la sentenza del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando il titolo giudiziale risulta già integralmente eseguito dall'amministrazione prima della proposizione del ricorso, poiché manca una situazione di inesecuzione attuale da sottoporre al giudice dell'ottemperanza.
- L'avvenuta adozione degli atti esecutivi e il pagamento delle somme dovute anteriormente all'instaurazione del giudizio escludono la possibilità di ottenere, mediante l'ottemperanza, ulteriori misure di esecuzione del medesimo titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'adempimento deve essere compiuta sulla base degli atti adottati dall'amministrazione e dei pagamenti effettuati in esecuzione del titolo giudiziale.
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