Sentenza del 08/02/2021 n. 1292 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Mancata impugnazione dell'atto prodromico alla cartella di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la decadenza dell'accertamento operato con l'avviso di liquidazione debba essere eccepita nell'ambito dell'impugnazione di tale avviso; non essendo stata sollevata in tale sede, l'atto prodromico alla cartella di pagamento è divenuto definitivo e non più sindacabile in sede di opposizione alla cartella. Di conseguenza la cartella, fondata su un avviso non impugnato, è rimasta valida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verte sulla mancata impugnazione dell'atto prodromico (avviso di liquidazione) alla cartella di pagamento: la questione è se la decadenza dell'accertamento effettuato con l'avviso di liquidazione possa essere sollevata tardivamente in sede di opposizione alla cartella oppure dovesse essere proposta, a pena di decadenza, nell'eventuale giudizio di impugnazione dell'avviso stesso, in conformità a quanto prescritto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 19
L'art. 19 impone che le eccezioni relative alla regolarità e alla validità degli atti tributari devono essere sollevate nel giudizio di impugnazione relativo a tali atti; la mancata opposizione tempestiva comporta la decadenza dal sindacato successivo sull'atto prodromico.
Massime di principio
- Il contribuente deve impugnare tempestivamente l'avviso di liquidazione per non perdere la possibilità di contestare l'accertamento su cui si basa la cartella.
- In sede di opposizione alla cartella di pagamento il giudice non ammetterà eccezioni già decedute per mancata impugnazione dell'atto prodromico nei termini previsti.
- Per contestare il contenuto dell'avviso di liquidazione la via corretta e necessaria è l'impugnazione dell'avviso stesso; l'opposizione alla cartella non sostituisce quella azione preventiva.
- Verificare sempre i termini procedurali (termine di impugnazione degli avvisi) e conservare la documentazione necessaria per esercitare i rimedi nei termini.
- Eventuali vizi di nullità assoluta dell'atto, se pacificamente riscontrabili e riconoscibili come tali, potrebbero ancora emergere; tuttavia la regola della decadenza vale per le contestazioni ordinarie relative all'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 feb 2021Sentenza del 08/02/2021 n. 13 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 8 feb 2021Sentenza del 08/02/2021 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 8 feb 2021Sentenza del 08/02/2021 n. 15 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 8 feb 2021Sentenza del 08/02/2021 n. 16 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 8 feb 2021Sentenza del 08/02/2021 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 8 feb 2021Sentenza del 08/02/2021 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →