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Sentenza

Sentenza n. 16627/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previo provvedimento cautelare, dell’ordinanza di demolizione n. 32 del 18/6/2026, emessa dal Comune di Fiumicino, ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 15/2008 per abuso commesso in Via del Faro s.n.c. in località Fiumicino, nonché, per quanto di ragione, dei suoi atti presupposti.

Giustizia amministrativa202609658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione n. 32 del 18 giugno 2026, relativa a una rete Keller installata in via del Faro, località Fiumicino

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 18 e 19 della l.r. 15/2008, nonché falsità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione: il Comune non avrebbe considerato che la SCIA originaria del 31 gennaio 2025 era stata integrata il 18 marzo 2025 con la rappresentazione grafica della nuova disposizione della recinzione oggetto dell’ordine ripristinatorio. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sanzione demolitoria, sostenendo che, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 della l.r. 15/2008, sarebbe stata applicabile al più una sanzione pecuniaria. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha revocato l’ordinanza e la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la revoca dell’ordinanza di demolizione da parte del Comune ha eliminato l’atto contestato. Ai fini delle spese, ha applicato la soccombenza virtuale: la revoca è intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio e ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza del primo motivo, relativo all’integrazione della SCIA e alla rappresentazione della recinzione conforme allo stato dei luoghi. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti; non vi è stata una decisione di merito sul secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la definizione del giudizio in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Considerato che con il primo mezzo (rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 DPR n. 380/2001 nonché degli artt. 18 e 19 L.R. 15/2008. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di istruttoria e/o di motivazione”) si allega che l’amministrazione non avrebbe considerato che l’originaria S.C.I.A. del 31 gennaio 2025 è stata integrata con S.C.I.A. del 18 marzo 2025, avente ad oggetto la rete keller di cui all’ordinanza di demolizione impugnata;

    La decisione non esamina nel merito la portata dell’art. 37; ai fini della soccombenza virtuale, rileva che la revoca comunale ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza del motivo basato sull’integrazione della SCIA.

  • artt. 18 e 19 l.r. 15/2008

    Ritenuto che le spese di lite, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, vadano poste a carico del Comune di Fiumicino in base al principio della soccombenza virtuale, atteso che la revoca dell’ordinanza impugnata è intervenuta dopo l’instaurazione del presente giudizio, con sostanziale riconoscimento della fondatezza del primo motivo di gravame;

    Le disposizioni regionali sono state invocate a fondamento delle censure sull’ordine ripristinatorio, ma il TAR non ne ha svolto un esame di merito; ha rilevato che la revoca ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza del primo motivo.

Massime di principio

  • La revoca, successiva all’instaurazione del giudizio, dell’atto amministrativo impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere quando elimina l’atto contestato e soddisfa l’interesse dedotto in giudizio.
  • Quando l’amministrazione revoca l’atto impugnato dopo l’instaurazione del giudizio, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, valutando anche il riconoscimento sostanziale della fondatezza delle censure da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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