Cassazione Penale, Sentenza n. 13888/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza della Corte d\'Appello di Ancona con tre motivi: 1) violazione dell\'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all\'accertamento dello stato di ebbrezza; 2) violazione dell\'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena; 3) violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto che il primo motivo di ricorso (sul tema dello stato di ebbrezza) non fosse manifestamente infondato, anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali divergenti; tale non manifesta infondatezza ha portato la Corte, ai sensi dell\'art. 129 cod. proc. pen., a constatare l\'intervenuta estinzione per prescrizione poiché il termine quinquennale era già decorso prima della pronuncia e non erano intervenuti fattori interruttivi o estintivi della prescrizione. Conseguentemente la sentenza della Corte d\'Appello è annullata senza rinvio e il procedimento è estinto per prescrizione. Nel dispositivo si dà atto inoltre che il provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere estensore per impedimento del Presidente ai sensi dell\'art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 186, comma 1, lett. c) e 2-sexies C.d.S.
Norma richiamata per identificare il reato contestato (guida in stato di ebbrezza). La Corte non è invece intervenuta sul merito della colpevolezza, avendo dichiarato l\'estinzione per prescrizione.
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento normativo oggetto del primo motivo: il ricorrente contestava profili procedurali e la motivazione riguardo all\'accertamento dello stato di ebbrezza; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo non manifestamente infondato.
art. 164 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in rapporto al diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte non ha affrontato il merito di questo motivo perchè ha dichiarato l\'estinzione del reato per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per rilevare l\'intervenuta estinzione per prescrizione quando il motivo di ricorso non è manifestamente infondato; ha permesso di verificare l\'esistenza del termine estintivo e concludere per la prescrizione.
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo per spiegare la sottoscrizione del provvedimento solo dal consigliere estensore in caso di impedimento del Presidente.
Massime di principio
- Se in Cassazione un motivo di ricorso non è ritenuto manifestamente infondato, la Corte può procedere ad accertamenti che portino anche a dichiarare l\'estinzione del reato per prescrizione senza entrare nel merito della decisione impugnata.
- La prescrizione estingue il reato se il termine previsto è decorso e non sono intervenuti eventi che ne interrompano o sospendano il corso; in presenza di tale situazione la sentenza può essere annullata senza rinvio.
- Questioni tecniche circa l\'accertamento dello stato di ebbrezza (evidenza probatoria) possono influire sulla non manifesta infondatezza del ricorso, specialmente quando la giurisprudenza offre orientamenti divergenti.
- Quando la causa è estinta per prescrizione, la Corte può evitare di decidere sui profili sostanziali (es. sospensione condizionale della pena) e limitarsi a statuire l\'estinzione; pertanto è strategico sollevare tempestivamente eccezioni di prescrizione e documentare i termini processuali.
- Errori o impedimenti nella composizione del collegio (es. assenza del Presidente) sono disciplinati e non invalidano automaticamente il provvedimento se è rispettata la normativa (art. 546, comma 2 c.p.p.).
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