Cassazione Penale, Ordinanza n. 08768/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché riproduceva doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e completa, senza un effettivo confronto con la decisione impugnata. Il secondo motivo è stato giudicato diretto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza dedurre specifici travisamenti della prova e in presenza di motivazione non illogica né carente. Il terzo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche ed è stato ritenuto non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva dato conto in modo congruo degli elementi ritenuti rilevanti.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, ma registra la conferma della responsabilità per tale fattispecie.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti rilevanti dal giudice di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice di merito richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre un'esposizione analitica di tutti i dati del caso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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