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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32559/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto nel 2007 per l'accertamento del diritto di proprietà, in misura pari al 50%, su un fondo rustico proveniente da una vicenda ereditaria e concorsuale. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto la domanda di proprietà e ha compensato integralmente le spese di lite. Il ricorrente principale ha impugnato la decisione limitatamente alle spese, denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c. e sostenendo che non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulle spese di lite. La ricorrente incidentale ha a sua volta censurato la motivazione sulla compensazione nei suoi confronti, deducendo violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza non avrebbe spiegato adeguatamente perché la sua evocazione in giudizio fosse dipesa da un errore dell'ufficiale notificante e non dall'attore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto non censurabile la motivazione sulla compensazione delle spese, perché il giudizio era soggetto al testo dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla riforma del 2009, che consentiva la compensazione anche per altri giusti motivi esplicitamente indicati; la motivazione della corte di merito è stata reputata sufficiente. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva comunque spiegato la ragione dell'erronea chiamata in causa della terza, attribuendola a un errore dell'ufficiale notificante, con motivazione idonea a superare il minimo costituzionale. Sono state compensate le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore della controricorrente Nancy Shipston, oltre all'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    comma secondo; "altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione"; richiamo anche alla formula delle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"

    Per il giudizio introdotto nel 2007 continua ad applicarsi il testo anteriore alla riforma del 2009; la compensazione delle spese è legittima se la motivazione indica esplicitamente i giusti motivi richiesti dalla norma vigente ratione temporis.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura è inammissibile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente a rendere comprensibile la ragione della decisione, rispettando il minimo costituzionale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità va svolto con riferimento a ciascun motivo e al momento della decisione; la declaratoria può fondarsi anche su ragioni di merito, con funzione deflattiva rispetto ai ricorsi non meritevoli di ulteriore esame.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla norma, non come riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Quando ricorrono i presupposti processuali, la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009, il regolamento delle spese va valutato secondo la versione dell'art. 92 c.p.c. vigente al momento dell'introduzione della causa, anche se la decisione interviene in sede di rinvio.
  • La compensazione delle spese è legittima quando il giudice di merito indichi specificamente i giusti motivi della scelta, e tale motivazione non è censurabile in cassazione se supera il minimo costituzionale.
  • L'erronea chiamata in giudizio di un soggetto estraneo può giustificare la compensazione delle spese se il giudice accerta che l'errore non sia imputabile alla parte ma a un fattore esterno, come un errore materiale dell'ufficiale notificante.
  • Il motivo che formalmente deduce vizi motivazionali o omesso esame è inammissibile se in realtà mira a ottenere una rivalutazione del merito o delle ragioni poste a base della compensazione.
  • Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le censure non introducono questioni idonee a superare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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