Cassazione Penale, Sentenza n. 26407/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano che aveva applicato a Cici Vincenzo la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione e Euro 200,00 di multa per il reato di furto (impossessamento delle batterie di tre motocicli elettrici). Il Procuratore Generale deduceva violazione dell'art. 81 c.p. (aumento per continuazione) sostenendo che non era stata applicata l'aumento dovuto per la continuazione tra le tre condotte predatorie e che, in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, l'aumento non poteva essere inferiore a un terzo della pena determinata per il reato più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) non è ammissibile impugnare in cassazione la sentenza di patteggiamento deducendo l'omessa applicazione dell'aumento per continuazione; (ii) comunque, la pena concretamente applicata (1 anno e 8 mesi e Euro 200) è legale e, al netto della riduzione per il rito, corrisponde a 2 anni e 6 mesi e Euro 300, importo superiore al minimo edittale per il furto semplice e tale da comprendere di per sé l'aumento per continuazione anche se computato ai sensi dell'art. 81, comma 4; (iii) le deduzioni del Procuratore Generale erano aspecifiche e prive di collegamenti concreti ai fatti, pertanto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo sul procedimento (patteggiamento) e il relativo giudizio; contestualizza la sentenza impugnata come frutto di patteggiamento.
art. 81 cod. pen. (commi 2 e 4)
Regola l'aumento di pena per la continuazione criminosa; la Corte richiama il principio che, comunque, non è consentito dedurre in cassazione l'omessa applicazione dell'aumento nel patteggiamento.
art. 624 cod. pen.
Definisce il delitto di furto; norma di riferimento del reato contestato.
art. 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen.
Aggravanti previste in relazione ai furti, indicate come riferimenti ai fatti contestati.
art. 99 comma 4 cod. pen.
Disciplina la recidiva c.d. infraquinquennale; la Corte prende in considerazione come circostanza valutata ma ritiene che il quantum concordato già comprenda l'effetto della recidiva e della continuazione.
decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8 (convertito)
Richiamato in relazione alla requisitoria anticipata del Procuratore Generale in sede di trattazione orale telematica; contesto procedurale.
decreto-legge n.105 del 2021, artt. 1 e 7
Richiamato per il contesto procedurale relativo alla requisitoria anticipata e alle modalità di trattazione.
giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011 e Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014)
Precedenti utilizzati dalla Corte per affermare il principio che l'omessa applicazione dell'aumento per continuazione non è deducibile in cassazione nel patteggiamento e per valutare l'adeguatezza del quantum rispetto al minimo edittale.
Massime di principio
- Non è ammessa in Cassazione la censura volta a dedurre l'omessa applicazione dell'aumento di pena per continuazione quando la sentenza impugnata è frutto di patteggiamento.
- Nel patteggiamento il controllo della legittimità del quantum concordato è limitato: la pena concordata è illegittima solo se manifestamente contraria alla legge; aumenti per continuazione possono essere considerati assorbiti se il quantum complessivo supera ragionevolmente il minimo edittale e le circostanze aggravanti.
- Le deduzioni del ricorrente devono essere specifiche e ben ancorate ai fatti concreti: censure aspecifiche o meramente teoriche sono dichiarate inammissibili.
- Quando si valuta se un accordo di pena comprenda l'effetto della continuazione o della recidiva, occorre confrontare il quantum effettivamente applicato (anche al netto della riduzione per il rito) con le soglie minime edittali e con la pena risultante da un calcolo logico delle aggravanti e attenuanti; se il risultato è compatibile con l'effetto degli aumenti, la Corte tende a ritenere legittimo l'accordo.
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