Sentenza del 29/01/2018 n. 326 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - produzione documentale - omessa produzione durante il procedimento - omessa produzione in primo grado - inammissibilità - consegue. Processo tributario - appello - mera riproduzione delle doglianze esplicitate in prime cure - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha prodotto soltanto in grado d'appello documenti, tra cui schede di cantiere, per dimostrare l'effettività di operazioni fatturate e contestate dall'Amministrazione come inesistenti. Inoltre, l'atto di appello si limitava a riproporre le doglianze già formulate in primo grado contro l'atto impositivo, senza sviluppare specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.
La decisione
La produzione documentale effettuata per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile, poiché i documenti avrebbero dovuto essere prodotti durante il giudizio di primo grado e risultavano diretti a provare l'effettività delle operazioni contestate. È stato inoltre dichiarato inammissibile l'appello per la mera riproduzione delle contestazioni già svolte in prime cure, non essendo sufficiente riproporre le doglianze contro l'atto impositivo senza confrontarsi con la decisione impugnata. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Regole del processo tributario sulla produzione documentale in appello
I documenti non prodotti in primo grado e introdotti per la prima volta in appello possono essere dichiarati inammissibili, soprattutto quando siano rilevanti per dimostrare i fatti costitutivi della pretesa o della difesa del contribuente.
Regole del processo tributario sui motivi di appello
L'appello deve contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata. La mera riproduzione delle doglianze già formulate in primo grado non è sufficiente e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente deve produrre tempestivamente in primo grado tutta la documentazione utile a dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni; la produzione tardiva in appello può essere dichiarata inammissibile.
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza o l'irregolarità di operazioni fatturate, il contribuente deve fornire già in primo grado elementi documentali concreti e verificabili sull'effettività delle operazioni.
- L'atto di appello deve contestare puntualmente le motivazioni della sentenza di primo grado e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni rivolte contro l'atto impositivo.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo di appello dovrebbe indicare quale errore avrebbe commesso il giudice di primo grado, perché la decisione sarebbe errata e quale diversa decisione si chiede al giudice d'appello.
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