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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31691/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui giochi e sulle lotterie per l'anno d'imposta 2007. Secondo l'Amministrazione, la ditta individuale operava come centro trasmissione dati per conto di un bookmaker estero privo di concessione e non si limitava a trasmettere i dati delle scommesse, ma raccoglieva le giocate, sollecitava la clientela e pagava le vincite, svolgendo quindi un'attività assimilabile a quella di ricevitore/gestore per conto terzi. La Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale rigettavano il ricorso e l'appello, ritenendo legittimo il recupero dell'imposta unica. In Cassazione il ricorrente proponeva otto motivi, ma il testo della sentenza riportato non ne dettaglia il contenuto specifico; emerge solo che veniva anche chiesta la trattazione in pubblica udienza o la remissione a pubblica udienza, poi disattesa. Successivamente, in corso di giudizio, l'Agenzia allegava e documentava l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo a seguito della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018, cui il contribuente aderiva.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo la questione già consolidata in giurisprudenza e non tale da richiedere una decisione in pubblica udienza. Nel merito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese impositive per l'anno 2007, perché l'Agenzia aveva prodotto il sopravvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, adottato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; il contribuente aveva aderito a tale richiesta. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite per il sopravvenuto intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998 sull'imposta unica sui giochi e sulle lotterie

    l'avviso di accertamento recuperava l'imposta unica per l'anno 2007 sulla base dell'attività di raccolta scommesse svolta dal centro trasmissione dati

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    la disciplina richiamata dal giudice d'appello veniva ritenuta applicabile per assimilare l'attività del CTD a una gestione per conto terzi

  • art. 6 CEDU

    il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto e può essere derogato per particolari ragioni giustificative obiettive e razionali

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    in caso di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437

    richiamata per affermare che la Corte può escludere discrezionalmente la pubblica udienza quando i principi di diritto siano consolidati

  • Cass., Sez. U., 23 aprile 2020, n. 8093

    richiamata per negare la necessità della pubblica udienza in assenza di decisioni di particolare rilevanza nomofilattica

  • Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80

    richiamata per ribadire che la pubblicità dell'udienza non ha carattere assoluto

  • Corte cost. 14 febbraio 2018, n. 27

    la sopravvenuta pronuncia costituzionale ha determinato l'annullamento in autotutela dell'avviso e la cessazione della materia del contendere

  • CGUE, causa C-788/18

    richiamata come pronuncia che ha affrontato la questione relativa alla posizione del bookmaker estero e del CTD

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'atto impositivo venga annullato in autotutela dall'Amministrazione a seguito di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale o di altra autorità sovranazionale, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se tale sopravvenienza elimina l'interesse alla decisione.
  • Il giudice di legittimità può decidere in adunanza camerale e non in pubblica udienza quando la questione di diritto sia già coperta da principi consolidati e non presenti peculiare complessità o rilevanza nomofilattica.
  • Il principio di pubblicità dell'udienza non ha carattere assoluto e può essere derogato per ragioni obiettive e razionali, specie quando le parti abbiano comunque potuto illustrare compiutamente le proprie difese per iscritto.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per sgravio o annullamento dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite e non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
  • La sentenza non definisce nel merito la legittimità dell'accertamento, ma conferma che la sopravvenienza dell'annullamento dell'atto assorbe la decisione sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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