Circolare numero 132 del 28-5-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare consente, per le differenze contributive derivanti dalla nuova aliquota del mese di maggio, di effettuare il versamento con la denuncia di giugno entro il 20 luglio, applicando gli interessi al tasso legale del 10% annuo dal 21 giugno fino al pagamento. Sono indicate le modalità di esposizione nel mod. DM10/2 e i codici da utilizzare, con specifiche istruzioni per lavoratori del trasporto pubblico, dipendenti di enti creditizi pubblici e datori di lavoro agricolo in aree agevolate. Resta fermo che eventuali regolarizzazioni successive ricadono nella disciplina dei ritardati pagamenti.
Versamento differenze contributive di maggio con denuncia di giugno e modalità di esposizione nel mod. DM10/2
Differimento del versamento delle differenze contributive di maggio e istruzioni operative per il mod. DM10/2
La circolare interviene per consentire alle aziende di versare, con la denuncia relativa al mese di giugno, le differenze contributive dovute per il mese di maggio a seguito della nuova aliquota. Vengono inoltre precisate le modalità di compilazione del mod. DM10/2, i codici da utilizzare nei diversi casi e il trattamento degli interessi e delle eventuali regolarizzazioni tardive.
Differimento del termine di versamento
A seguito delle difficoltà prospettate dalle aziende nel provvedere al versamento alla scadenza della denuncia di maggio, fissata al 20 giugno, il Comitato Esecutivo dell'Istituto ha deliberato il 16 maggio 1991 che il versamento delle differenze contributive di maggio possa essere effettuato con la denuncia del mese di giugno, da presentare entro il 20 luglio. Sul dovuto devono essere calcolati gli interessi al tasso legale del 10% annuo.
Modalità di esposizione delle differenze contributive ordinarie
Per la regolarizzazione ordinaria, le aziende devono:
- calcolare l'importo delle differenze dovute per tutti i lavoratori;
- esporre tale importo in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, con la dicitura "DIFF. IVS DL 151/91" e il codice "S147";
- non indicare alcun dato nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
Esposizione degli interessi legali
Gli interessi devono essere calcolati sulla differenza contributiva al tasso legale del 10% annuo, a decorrere dal 21 giugno e fino alla data di effettivo versamento. L'importo degli interessi va esposto in un successivo rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, con la dicitura "Vers. oneri accessori" e il codice "Q900", senza compilare le caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
Regolarizzazioni successive e disciplina del ritardo
La circolare precisa che eventuali regolarizzazioni effettuate in un momento successivo ricadono nella disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti.
Casi particolari: trasporto pubblico e enti creditizi pubblici
Qualora la regolarizzazione del mese di maggio riguardi lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la differenza deve essere contrassegnata dal codice "X401" ed esposta con la dicitura "DIFF. DL 151/91". Anche in questo caso non devono essere compilate le caselle relative a dipendenti, giornate e retribuzioni.
Se invece la regolarizzazione riguarda dipendenti degli Enti creditizi pubblici di cui al D. Lgt. n. 357/1990, la differenza contributiva dovuta alla Gestione Speciale per l'I.V.S. va contrassegnata dal nuovo codice "B100", sempre con la dicitura "DIFF. DL 151/91" e senza compilazione delle medesime caselle. Per entrambi i casi restano ferme le istruzioni sul calcolo e sul versamento degli interessi legali, nonché quelle relative alla tardiva regolarizzazione.
Datori di lavoro agricolo in zone agevolate
Per i datori di lavoro agricolo operanti nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate, beneficiari delle agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5 e 6, della legge n. 67/1988, la circolare stabilisce che:
- la differenza di aliquota dello 0,25% relativa al mese di maggio deve essere esposta con il codice "S147";
- l'importo delle agevolazioni spettanti su tale differenza deve essere riportato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, con la dicitura "CONG. L. 67/88" e il codice "V867".
In tale ipotesi, gli interessi devono essere calcolati sulle differenze contributive al netto dei benefici spettanti.
Punti principali
Differimento del versamento delle differenze contributive di maggio
In considerazione delle difficoltà rappresentate dalle aziende, il Comitato Esecutivo ha autorizzato il versamento delle differenze contributive relative al mese di maggio, derivanti dalla nuova aliquota, con la denuncia del mese di giugno, da presentare entro il 20 luglio. Sull'importo dovuto devono essere calcolati gli interessi al tasso legale del 10% annuo.
Modalità di esposizione nel mod. DM10/2 per la regolarizzazione ordinaria
Le aziende devono indicare l'importo delle differenze dovute per tutti i lavoratori in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, con la dicitura "DIFF. IVS DL 151/91" e il codice "S147". Non devono essere compilate le caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni". Gli interessi, calcolati dal 21 giugno alla data del versamento, devono essere esposti in un successivo rigo in bianco dei quadri "B-C" con la dicitura "Vers. oneri accessori" e il codice "Q900", sempre senza compilare le suddette caselle.
Disciplina delle regolarizzazioni successive
La circolare precisa che eventuali regolarizzazioni effettuate successivamente saranno soggette alla disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti.
Casi particolari: lavoratori del trasporto pubblico e dipendenti di enti creditizi pubblici
Se la regolarizzazione riguarda lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l'importo della differenza va contrassegnato dal codice "X401" con la dicitura "DIFF. DL 151/91", senza indicazione di dati nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni". Se riguarda dipendenti degli enti creditizi pubblici di cui al D. Lgt. n. 357/1990, la differenza contributiva dovuta alla Gestione Speciale per l'I.V.S. va contrassegnata dal nuovo codice "B100" con la medesima dicitura "DIFF. DL 151/91", e senza compilazione delle stesse caselle. In entrambi i casi restano ferme le istruzioni sugli interessi legali e sulla tardiva regolarizzazione.
Datori di lavoro agricolo in comuni montani e zone agricole svantaggiate
Per i datori di lavoro agricolo operanti nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate, beneficiari delle agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5 e 6, della legge n. 67/1988, la differenza di aliquota pari allo 0,25% relativa al mese di maggio deve essere esposta con il codice "S147". L'importo delle agevolazioni spettanti su tale differenza va indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 con la dicitura "CONG. L. 67/88" e il codice "V867". In questo caso gli interessi devono essere calcolati sulle differenze contributive al netto dei benefici spettanti.
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