Circolare numero 135 del 1-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il conguaglio dei contributi I.V.S. dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 233/1990, con decorrenza dal 1 luglio 1990. Vengono spiegati soggetti obbligati, criteri di calcolo, modalità operative, modulistica, termini di versamento e casi particolari relativi al titolare e ai collaboratori. Sono inoltre fornite istruzioni per l’attribuzione di una quota di reddito ai collaboratori, per la rideterminazione dei conteggi tramite le sedi INPS e per l’uso delle procedure automatizzate e dei moduli di supporto.
Conguaglio contributivo I.V.S. per artigiani e commercianti ex legge n. 233/1990
Conguaglio contributivo I.V.S. per artigiani e commercianti ex legge n. 233/1990
La circolare illustra la nuova disciplina dei contributi I.V.S. dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali a seguito della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’attenzione è rivolta al conguaglio relativo al secondo semestre 1990, alle modalità di calcolo del dovuto e agli adempimenti operativi richiesti agli interessati e alle sedi INPS.
Quadro normativo generale
La riforma ha sostituito il precedente sistema di contributi fissi con un contributo unico determinato in misura percentuale sul reddito annuo di impresa dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente. Poiché la nuova disciplina ha decorrenza dal 1 luglio 1990 e per l’intero anno 1990 erano già stati richiesti contributi secondo la normativa previgente, la legge ha previsto un conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno 1991 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali.
Il conguaglio riguarda esclusivamente l’assicurazione I.V.S.; restano fuori dall’operazione le quote di maternità ed ENAOLI, la cui disciplina è rimasta invariata.
Criteri di determinazione del conguaglio
Il contributo dovuto in base alla nuova normativa è calcolato applicando l’1% del reddito d’impresa denunciato ai fini IRPEF per il 1989 per ogni mese o frazione di mese di attività svolta nel secondo semestre 1990. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota mensile è pari allo 0,75%.
Nell’ipotesi più frequente di attività svolta per l’intero secondo semestre 1990, il dovuto è pari al 6% del reddito 1989; per i minori di 21 anni è pari al 4,5%. Per i soggetti che compiono 21 anni nel corso del semestre, l’aliquota va calcolata applicando lo 0,75% fino al mese del compimento dell’età e l’1% per i mesi successivi.
Quanto già versato in base alle previgenti disposizioni va considerato, ai soli fini del conguaglio, come effettivamente pagato alle scadenze originarie dei contributi fissi. Se tali contributi risultano poi omessi o tardivi, l’addebito per capitale e/o sanzioni sarà effettuato successivamente con le normali azioni di recupero. Per i contributi a percentuale, rileva quanto effettivamente versato, limitatamente alla quota imputabile al secondo semestre 1990.
Soggetti obbligati, debitori e creditori dell’Istituto
Sono obbligati al conguaglio i titolari d’impresa, che restano responsabili anche dei contributi dovuti per i collaboratori.
La circolare distingue, per i singoli componenti del nucleo familiare, tra soggetti debitori e creditori dell’Istituto:
- sono debitori i titolari con redditi 1989 inferiori a L. 7.421.000 per gli artigiani e a L. 7.151.000 per i commercianti;
- sono debitori i titolari con redditi 1989 superiori a L. 17.831.000 per gli artigiani e a L. 18.243.000 per i commercianti;
- sono debitori i collaboratori di età superiore a 21 anni per i redditi compresi nel limite del minimale, pari a L. 14.360.736;
- sono debitori tutti i collaboratori per i redditi compresi tra L. 14.360.736 e L. 74.746.667.
Sono invece creditori dell’Istituto:
- i titolari con redditi 1989 compresi tra L. 7.421.000 e L. 17.831.000 per gli artigiani e tra L. 7.151.000 e L. 18.243.000 per i commercianti, purché abbiano già pagato i contributi secondo la vecchia normativa;
- i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Procedura operativa e modulistica
L’operazione è stata divisa in due fasi, entrambe gestite mediante procedure automatizzate.
La prima fase riguarda:
- il conguaglio del titolare per la totalità dei suoi redditi;
- il conguaglio dei collaboratori per la quota di reddito non eccedente il minimale annuo di L. 14.360.736.
Per tale fase è stato predisposto il mod. GA/GC 31, che contiene due bollettini di conto corrente postale:
- il primo bollettino, precompilato anche nell’importo dalle procedure centrali, serve per il conguaglio dovuto entro il minimale da tutti i componenti del nucleo familiare;
- il secondo bollettino, contraddistinto da banda gialla e non prestampato nell’importo, serve per gli eventuali conguagli dovuti dal solo titolare per i redditi compresi fra minimale e massimale.
La seconda fase riguarda i collaboratori e la quota di reddito eccedente il minimale; per essa è stato predisposto il mod. GA/GC 32 con bollettino a banda gialla non prestampato nell’importo.
Conguaglio sul minimale e importi per i collaboratori
Per il primo bollettino del mod. GA/GC 31, il conguaglio del titolare comprende il reddito a lui imputabile sia per la parte entro il minimale sia per l’eventuale eccedenza, ma solo la prima viene inclusa nel primo bollettino insieme alle quote dovute per i collaboratori.
Per i collaboratori con età superiore a 21 anni, la somma dovuta a conguaglio per l’intero semestre è pari a:
- L. 148.414 per gli artigiani, corrispondenti a L. 24.735,67 mensili;
- L. 150.164 per i commercianti, corrispondenti a L. 25.027,33 mensili.
Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni si determina invece un credito a favore dell’azienda pari a:
- L. 66.997 per gli artigiani, corrispondenti a L. 11.166 mensili;
- L. 65.247 per i commercianti, corrispondenti a L. 10.874 mensili.
Tale credito viene automaticamente compensato se nell’azienda risultano debiti per altri collaboratori o per il titolare.
Conguaglio del titolare per il reddito eccedente il minimale
Il secondo bollettino del mod. GA/GC 31 riguarda il conguaglio a carico del titolare per la parte di reddito compresa tra il minimale di L. 14.360.736 e il massimale di L. 74.746.667.
Se il reddito può essere ricavato dai versamenti effettuati, cioè quando il titolare abbia versato i contributi a percentuale per il 1990 in due rate uguali di importo inferiore a L. 1.000.000, la somma dovuta con il secondo bollettino viene evidenziata dalle procedure automatizzate al punto B del modulo.
Le istruzioni per la compilazione del secondo bollettino sono riportate solo quando l’acconto versato per il secondo semestre 1990 è inferiore al dovuto secondo la nuova normativa, ipotesi che si verifica se il reddito 1989 supera:
- L. 21.541.000 per gli artigiani;
- L. 22.093.000 per i commercianti.
Se l’importo da versare è inferiore a L. 5.000, esso viene inserito nel primo bollettino, così da evitare un secondo pagamento di importo minimo.
Quando invece non sia possibile individuare con sicurezza il reddito conseguito, oppure non risulti alcun versamento o vi siano versamenti anomali, il titolare deve effettuare il calcolo autonomamente. In tal caso:
- si considera solo il reddito compreso tra minimale e massimale;
- si applica l’aliquota dell’1% per ogni mese o frazione di mese di attività nel secondo semestre 1990;
- si detraggono i contributi a percentuale I.V.S. già versati e imputabili al secondo semestre.
Attribuzione di reddito ai collaboratori
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 233/1990, il titolare di azienda artigiana o commerciale non costituita in impresa familiare può attribuire ai collaboratori una quota non superiore al 49% del reddito totale dell’impresa.
L’esercizio di tale facoltà per il secondo semestre 1990 incide sul conguaglio e può richiedere la revisione dei calcoli effettuati dalle procedure automatizzate. Le sedi devono prestare assistenza sia nella formulazione della dichiarazione sia nel ricalcolo delle somme dovute.
La dichiarazione deve essere resa per iscritto, senza formule obbligatorie; la circolare suggerisce un fac-simile contenente:
- i dati del titolare e del codice INPS;
- la ripartizione del reddito d’impresa 1989 tra titolare e collaboratori;
- l’attestazione che il totale attribuito ai collaboratori non supera il 49% del reddito annuo dell’impresa;
- il richiamo all’art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Se la ripartizione determina un diverso conguaglio, la sede deve ricalcolare le somme dovute dal titolare. Per i collaboratori, se l’attribuzione supera il minimale, il titolare deve versare con il mod. GA/GC 32 i contributi dovuti sui redditi compresi tra L. 14.360.736 e L. 74.746.667.
Rideterminazione, procedure automatizzate e casi particolari
La circolare dedica ampio spazio ai casi in cui i conteggi automatizzati non coincidano con la situazione reale.
Quando le procedure non sono in grado di determinare l’importo del conguaglio per mancato versamento di una o entrambe le rate dei contributi a percentuale, oppure per versamenti pari o superiori al massimale di L. 2.000.000, il titolare deve quantificare autonomamente il dovuto applicando l’1% per mese o frazione di mese sulla quota di reddito compresa tra minimale e massimale e sottraendo i contributi a percentuale già riferibili al secondo semestre.
Le sedi, inoltre, devono verificare i casi in cui i calcoli automatizzati risultino inesatti, anche al di fuori dell’ipotesi di attribuzione di reddito ai collaboratori. In tali situazioni si utilizza la transazione ATAR,CONG per rideterminare il conguaglio e, se necessario, compilare il mod. GA 23 cod. op. 5.
La circolare fornisce un esempio di ricalcolo per un artigiano con reddito 1989 di L. 20.000.000, illustrando come la corretta rideterminazione possa modificare sia il debito del primo bollettino sia l’eventuale importo da indicare nel secondo. In caso di saldo negativo, l’eccedenza viene trattata come compensazione rispetto ai crediti dell’Istituto relativi alla contribuzione fissa.
Istruzioni tecniche, archivi e duplicati dei bollettini
Nell’allegato tecnico si specifica che la rubrica analitica segnala le imprese con conguaglio attivo per l’Istituto o con eccedenze da registrare in archivio. Sono riportati anche i codici di caso A, B, C, D ed E e le informazioni sulle mensilità oggetto di conguaglio.
La procedura si basa sul reddito d’impresa del titolare, desunto dagli archivi aggiornati con i bollettini a percentuale 1990 trasmessi al centro entro il 18 maggio. Quando il reddito non sia determinabile, la procedura richiede almeno il pagamento delle differenze tra vecchi contributi fissi e nuovi minimali, lasciando al titolare l’onere degli ulteriori conguagli.
Per i duplicati dei bollettini sono indicate specifiche transazioni:
- per i contributi entro il minimale, ATBO,FAT con codici emissione 4701 e 4801;
- per i bollettini ad integrazione del titolare, ATBO,IVS con codici emissione 4701 e 4801 e anno reddito 89;
- per i bollettini ad integrazione dei collaboratori, ATBO,IVC con i dati del titolare e del collaboratore.
La circolare conclude precisando che le associazioni di categoria, i patronati e i singoli assicurati devono essere assistiti dalle sedi attraverso i consueti canali di informazione.
Punti principali
Nuova disciplina del contributo I.V.S.
La legge 2 agosto 1990, n. 233 ha sostituito il precedente sistema di contributi fissi con un unico contributo percentuale calcolato sul reddito annuo di impresa dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente. Per il secondo semestre 1990 il conguaglio va effettuato tra quanto dovuto secondo la nuova normativa e quanto già versato in base alle regole precedenti. La circolare precisa che il conguaglio riguarda solo l’assicurazione I.V.S., mentre le quote maternità ed ENAOLI restano fuori dall’operazione.
Soggetti tenuti o aventi diritto al conguaglio
L’obbligo di conguaglio riguarda i titolari d’impresa, responsabili anche per i contributi dei collaboratori. La circolare distingue tra soggetti debitori e creditori dell’Istituto in base al reddito 1989 e all’età dei collaboratori: alcuni titolari e collaboratori risultano debitori, altri creditori, con specifiche soglie per artigiani e commercianti. In particolare, i collaboratori fino a 21 anni determinano un credito per l’azienda, mentre per i collaboratori oltre i 21 anni il debito dipende dal reddito entro i limiti del minimale e del massimale.
Calcolo del dovuto e imputazione dei versamenti
Il contributo dovuto per il secondo semestre 1990 è pari all’1% del reddito 1989 per ogni mese o frazione di mese di attività; per i collaboratori non oltre i 21 anni l’aliquota mensile è dello 0,75%. Se l’attività è durata per tutto il semestre, il dovuto corrisponde al 6% del reddito 1989, ovvero al 4,5% per i minori di 21 anni. I contributi fissi devono essere considerati come versati alle scadenze ordinarie, anche se poi dovessero risultare omessi o tardivi in sede di controllo. Per i contributi a percentuale, si considera quanto effettivamente versato, ma solo nella parte imputabile al secondo semestre 1990.
Modulistica e due fasi dell’operazione
L’operazione è articolata in due fasi: una per il titolare e per i collaboratori entro il minimale, gestita con il mod. GA/GC 31 e i relativi bollettini; l’altra per i collaboratori sulla quota eccedente il minimale, gestita con il mod. GA/GC 32 e con bollettino a banda gialla non prestampato. Il primo bollettino del GA/GC 31 copre il conguaglio entro il minimale per tutto il nucleo familiare, mentre il secondo riguarda gli eventuali importi dovuti dal solo titolare per il reddito compreso tra minimale e massimale.
Termine di versamento e sanzioni
Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 30 giugno 1990, indicato come termine perentorio nel testo. In caso di omesso o ritardato pagamento, le procedure automatizzate applicano le sanzioni previste dalla legge.
Collaboratori e attribuzione del reddito
Per i collaboratori appartenenti a impresa familiare il contributo si calcola sul reddito attribuito al collaboratore; per i collaboratori di imprese non familiari il titolare può attribuire fino al 49% del reddito totale dell’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 233/1990. Tale facoltà incide sul conguaglio del secondo semestre 1990 e può richiedere il ricalcolo delle somme da parte della sede INPS. La dichiarazione del titolare non richiede formule sacramentali, ma deve essere resa per iscritto.
Rideterminazione dei conteggi e supporto delle sedi
Quando i dati d’archivio non sono sufficienti o risultano incoerenti, le sedi devono ricalcolare i conguagli utilizzando la transazione ATAR,CONG e, se necessario, predisporre o aggiornare il mod. GA/GC 23 cod. op. 5. La circolare richiama anche istruzioni tecniche su casi A, B, C, D ed E, sulla lettura della rubrica analitica e sulla gestione delle eccedenze o dei crediti dell’Istituto. Sono infine indicate le modalità per ottenere duplicati dei bollettini tramite le transazioni ATBO,FAT, ATBO,IVS e ATBO,IVC.
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