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Circolare

Circolare numero 131 del 24-5-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si applicano le nuove disposizioni in materia di assegni anche agli assegni di conto corrente postale, alla luce della legge 15 dicembre 1990, n. 386. Vengono precisate le condizioni in cui scattano le sanzioni, distinguendo i casi di consegna diretta al beneficiario da quelli di preventiva vidimazione tramite C.C.S.B., e si conferma che gli assegni postali devono continuare a essere inoltrati per la vidimazione preventiva. Sono inoltre richiamati gli adempimenti dei Direttori di Sede e dei funzionari abilitati alla firma di traenza, nonché l’esclusione dei postagiro dall’ambito di applicazione della normativa, pur continuando la prassi della preventiva trasmissione al C.C.S.B.

Applicazione della legge n. 386/1990 agli assegni postali e ai postagiro

Applicazione della legge n. 386/1990 agli assegni postali

La circolare interviene per chiarire l’impatto della legge 15 dicembre 1990, n. 386 sugli assegni di conto corrente postale. Il documento richiama le indicazioni già emanate con la circolare n. 47 del 19 febbraio 1991 e si coordina con i chiarimenti forniti dall’Amministrazione delle poste, con l’obiettivo di definire correttamente i casi di applicazione delle nuove sanzioni, gli adempimenti operativi delle sedi e il trattamento dei postagiro.

Ambito di applicazione della nuova disciplina

La circolare precisa che la legge non riguarda soltanto gli assegni bancari, ma anche quelli postali. In particolare, l’attenzione si concentra sugli assegni emessi in forma fiduciaria a favore di terzi e risultanti non pagabili per difetto di provvista, fattispecie per la quale l’Amministrazione postale ha già diramato una comunicazione ai correntisti per richiamarli alle possibili conseguenze sanzionatorie.

Condizioni che fanno scattare le sanzioni

Secondo i chiarimenti riportati, per incorrere nel rigore della nuova disciplina è necessario che:

  • l’assegno postale sia consegnato dal traente direttamente al beneficiario;
  • non vi sia stato il preventivo transito presso il competente C.C.S.B. per la vidimazione;
  • l’assegno risulti totalmente o parzialmente scoperto.

La disciplina opera sia quando il beneficiario presenti il titolo a un ufficio postale abilitato al pagamento a vista in T.R., sia quando lo trasmetta al C.C.S.B. per la vidimazione.

Ipotesi escluse dall’applicazione delle nuove sanzioni

La circolare evidenzia che le nuove sanzioni non si applicano nei casi in cui gli assegni vengano inviati dal traente per la preventiva vidimazione. Parimenti, restano fuori dalla sfera sanzionatoria i prelevamenti a vista effettuati tramite assegni emessi dal correntista in proprio favore, purché:

  • siano muniti della clausola non trasferibile;
  • siano presentati all’incasso dal titolare del conto oppure da un suo delegato alla riscossione.

Adempimenti operativi per le sedi postali

Per il comportamento delle SS.LL. viene ribadito che gli assegni postali devono continuare a essere trasmessi per la vidimazione ai competenti Centri compartimentali dei servizi bancoposta. Questa procedura, secondo la circolare, consente di verificare preventivamente la provvista disponibile e di preservare la responsabilità dei funzionari che appongono la firma di traenza.

La circolare aggiunge che il Direttore di Sede, nei limiti delle facoltà attribuitegli all’atto della nomina, deve sottoscrivere la dichiarazione che l’Amministrazione delle poste presenterà al titolare del conto al momento della richiesta di assegni in bianco, relativa alla mancata interdizione all’emissione di assegni. Una dichiarazione analoga deve essere resa anche da tutti i funzionari abilitati alla firma di traenza e conservata agli atti della Sede.

Trattamento dei postagiro

L’Amministrazione postale chiarisce infine che i postagiro non rientrano nella normativa in esame, sia perché la legge fa riferimento diretto agli assegni, sia perché tali operazioni sono considerate semplici movimenti contabili tra conti postali. Nonostante l’esclusione, la prassi operativa resta invariata: anche per i postagiro continua l’invio preventivo al C.C.S.B.

Punti principali

Estensione della legge n. 386/1990 agli assegni postali

La legge 15 dicembre 1990, n. 386, riguarda non solo gli assegni bancari ma anche gli assegni di conto corrente postale. Per questo, a seguito della circolare n. 47 del 19 febbraio 1991, sono stati richiesti chiarimenti all’Amministrazione delle poste per coordinare la disciplina applicabile ai rapporti postali.

Casi in cui si applicano le nuove sanzioni

Le nuove disposizioni colpiscono l’assegno postale consegnato dal traente direttamente al beneficiario, senza preventiva vidimazione presso il competente C.C.S.B., quando l’assegno risulti totalmente o parzialmente scoperto. Ciò vale sia se il beneficiario lo presenta a un ufficio postale abilitato al pagamento a vista in T.R., sia se lo invia al C.C.S.B. per la vidimazione.

Casi esclusi dall’applicazione delle sanzioni

Le sanzioni non si applicano quando gli assegni vengono preventivamente inviati dal traente alla vidimazione. Sono inoltre esclusi i prelevamenti a vista effettuati con assegni emessi dal correntista in proprio favore, con clausola non trasferibile, e presentati all’incasso dallo stesso titolare del conto o da un suo delegato.

Obbligo di continuare l’invio per vidimazione al C.C.S.B.

Per gli assegni postali si ribadisce che devono continuare a essere inviati per la vidimazione ai competenti Centri compartimentali dei servizi bancoposta. Tale procedura consente di accertare preventivamente la provvista, soddisfa le finalità della nuova legge e tutela la responsabilità dei funzionari che appongono la firma di traenza.

Dichiarazioni da sottoscrivere da parte del Direttore di Sede e dei funzionari

Il Direttore della Sede deve sottoscrivere la dichiarazione che l’Amministrazione delle poste sottoporrà al titolare del conto al momento della richiesta di assegni in bianco, relativa alla mancata interdizione all’emissione di assegni. Una dichiarazione analoga deve essere rilasciata anche da tutti i funzionari abilitati alla firma di traenza e conservata agli atti della Sede.

Esclusione dei postagiro dalla normativa

L’Amministrazione postale ha chiarito che i postagiro non sono soggetti alla normativa, perché la legge si riferisce espressamente agli assegni e perché tali operazioni sono considerate semplici movimenti contabili da un conto postale all’altro. Nonostante ciò, anche per i postagiro si continuerà, come in precedenza, con l’invio preventivo al C.C.S.B.

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