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Circolare

Circolare numero 138 del 3-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni operative, in integrazione alle istruzioni del 1978, sulla costituzione della rendita vitalizia per gli operai agricoli a tempo determinato (ex giornalieri di campagna e assimilati). Vengono chiariti i criteri per determinare le giornate lavorate quando la certificazione di avviamento non indica il numero di giornate, le modalità di computo per gli anni soggetti ad accertamento effettivo o presunto dei contributi agricoli, gli effetti del pagamento parziale dell'onere di riscatto e le regole di registrazione dei periodi nell'archivio ARPA.

Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 agli operai agricoli a tempo determinato ai fini della rendita vitalizia

Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 agli operai agricoli a tempo determinato

La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 10701 C e V del 3 maggio 1978 e interviene sui criteri di determinazione delle giornate utili alla costituzione della rendita vitalizia per gli operai agricoli a tempo determinato, nonché sulle modalità di registrazione dei relativi periodi nell'archivio ARPA. Le precisazioni sono rivolte alle Sedi che hanno richiesto chiarimenti applicativi in relazione ai casi più ricorrenti.

Certificazioni di avviamento al lavoro prive del numero di giornate

Quando il rapporto di lavoro agricolo è provato mediante certificazione rilasciata dagli Uffici provinciali del lavoro, ma tale certificazione non riporta il numero di giornate di avviamento, la circolare stabilisce che devono essere considerate come giornate lavorate tutte quelle comprese nel periodo di durata dell'avviamento indicato nel documento. La regola vale ai fini della successiva valorizzazione delle giornate per la rendita vitalizia.

Giornate utili per gli anni con accertamento effettivo dei contributi agricoli

Per gli anni in cui è stato applicato il sistema di accertamento effettivo della mano d'opera agricola ai fini dell'imposizione contributiva, le giornate da assumere per la costituzione della rendita vitalizia sono quelle di effettivo lavoro risultanti dalla prova documentale prodotta. La circolare precisa che:

  • le giornate devono essere riferite all'intero anno agrario o solare in cui si collocano, secondo l'epoca considerata;
  • se il periodo di lavoro interessa più anni agrari o solari, le giornate devono essere ripartite distintamente tra i singoli anni interessati.

Lo stesso criterio vale sia per il calcolo dell'onere di riscatto sia per il conseguente accredito contributivo sulla posizione assicurativa dell'assicurato.

Giornate utili per gli anni con accertamento presunto dei contributi agricoli

Per i periodi nei quali ha trovato applicazione il sistema dell'accertamento presunto della mano d'opera agricola, le giornate da porre a base della rendita vitalizia e dell'accredito contributivo sono quelle attribuite, per l'anno agrario di riferimento, alla categoria spettante al lavoratore in funzione del numero di giornate documentate. Anche in questo caso le giornate vanno ripartite sui singoli anni agrari se il rapporto si estende su più annualità.

La circolare chiarisce inoltre che, se per un determinato anno agrario il numero di giornate documentate è inferiore al minimo previsto per la categoria, ai fini della rendita si assume il minimo di categoria. I minimi richiamati sono:

  • 51 giornate per gli eccezionali;
  • 101 giornate per gli occasionali;
  • 151 giornate per gli abituali;
  • 201 giornate per i permanenti.

Se le giornate documentate sono inferiori a 51, esse devono essere interamente ammesse alla costituzione della rendita vitalizia, poiché in tale ipotesi il lavoratore avrebbe avuto diritto all'iscrizione negli elenchi speciali per il numero effettivamente lavorato.

Effetti del pagamento parziale dell'onere di riscatto

Nei casi in cui l'onere di riscatto sia pagato solo parzialmente, la circolare dispone che il numero delle giornate da accreditare sulla posizione assicurativa del lavoratore deve essere ridotto proporzionalmente, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato.

Registrazione dei periodi di lavoro agricolo nell'archivio ARPA

I periodi di lavoro agricolo per i quali sia stata costituita la rendita vitalizia devono essere registrati nell'archivio ARPA mediante il pannello O7 AGR. La registrazione va eseguita con le stesse modalità previste per i contributi agricoli obbligatori da elenchi, con alcune specificazioni:

  • per gli operai a tempo determinato, le giornate di riscatto vanno riferite all'intero anno agrario o solare in cui si collocano, secondo quanto precisato nei punti precedenti;
  • nel campo TIPO ELENCO deve essere inserita la sigla CP, in luogo delle sigle previste dal manuale operativo allegato alla circolare n. 135 del 9 giugno 1988;
  • per il campo CAT, la circolare richiama l'inserimento della sigla RA per gli operai a tempo determinato di sesso maschile che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e della sigla SA per gli operai a tempo indeterminato; in mancanza di tali sigle il sistema inserisce automaticamente BR.

La circolare segnala infine che i programmi operativi necessari per eseguire le registrazioni sono in corso di predisposizione e saranno resi disponibili entro breve termine.

Punti principali

Certificazioni di avviamento prive del numero di giornate

Quando la certificazione rilasciata dagli Uffici provinciali del lavoro attesta il rapporto agricolo ma non indica il numero di giornate di avviamento, devono essere considerate come giornate lavorate tutte quelle comprese nel periodo di durata dell'avviamento stesso.

Criteri per gli anni con accertamento effettivo dei contributi agricoli

Per i periodi in cui ha operato l'accertamento effettivo della mano d'opera agricola, le giornate utili alla rendita vitalizia sono quelle di effettivo lavoro risultanti dalla prova documentale. Le giornate vanno riferite all'intero anno agrario o solare in cui si collocano e, se il periodo abbraccia più anni, devono essere ripartite distintamente tra gli anni interessati.

Criteri per gli anni con accertamento presunto dei contributi agricoli

Nei periodi soggetti ad accertamento presunto, le giornate da porre a base della rendita sono quelle attribuite all'anno agrario alla categoria di appartenenza in funzione delle giornate documentate. Se le giornate documentate sono inferiori ai minimi di categoria, si assume comunque il minimo previsto; se sono inferiori a 51, sono integralmente ammesse alla rendita.

Riduzione delle giornate in caso di pagamento parziale

In caso di pagamento parziale dell'onere di riscatto, il numero delle giornate da accreditare sulla posizione assicurativa deve essere ridotto fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato.

Registrazione nell'archivio ARPA

I periodi di lavoro agricolo per i quali è stata costituita la rendita vitalizia devono essere registrati nell'archivio ARPA tramite il pannello O7 AGR, seguendo le regole previste per i contributi agricoli obbligatori da elenchi. Per gli operai a tempo determinato, le giornate di riscatto vanno riferite all'intero anno in cui ricadono; nel campo TIPO ELENCO va indicata la sigla CP. È inoltre richiesto particolare attenzione al campo CAT, con inserimento della sigla RA per gli operai a tempo determinato maschi minorenni e della sigla SA per gli operai a tempo indeterminato, poiché in assenza di tali codici il sistema inserisce automaticamente BR.

Disponibilità dei programmi operativi

La circolare informa che i programmi operativi necessari per effettuare le registrazioni sono in fase di predisposizione e saranno resi disponibili entro breve termine.

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