Circolare numero 130 del 23-5-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il riparto di competenze tra le Commissioni provinciali istituite dall'art. 15 della legge n. 233/1990 e gli Uffici provinciali dello SCAU. Lo SCAU mantiene la competenza primaria nell'istruttoria e nell'accertamento dei lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo, mentre le Commissioni esercitano un controllo generale e autonomo sui requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. La circolare n. 65/91 modifica l'impostazione della n. 52/91, precisando che il controllo delle Commissioni deve avvenire dopo l'emissione degli elenchi da parte dello SCAU, per favorire la riscossione tempestiva dei contributi e la compilazione rapida degli elenchi. Viene inoltre raccomandato che il funzionario delegato a rappresentare l'Istituto nelle Commissioni ex art. 15 e quello designato nella Commissione provinciale ex art. 12 della legge n. 9/1963 siano due persone diverse, per ragioni di opportunità.
Competenze delle Commissioni provinciali ex art. 15 della legge n. 233/1990 e rapporti con lo SCAU
Competenze delle Commissioni provinciali ex art. 15 legge n. 233/1990
La circolare, richiamando le precedenti n. 52/91 e n. 65/91, chiarisce il rapporto tra le Commissioni provinciali istituite dall'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e gli Uffici provinciali dello SCAU. Il tema riguarda il controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
Quadro normativo e finalità interpretativa
La direttiva ministeriale interviene per superare i dubbi interpretativi emersi presso gli Ispettorati e presso l'INPS circa la distribuzione delle funzioni tra organi tecnici e Commissioni provinciali. La circolare ribadisce che il legislatore ha attribuito alle Commissioni un autonomo potere di accertamento, destinato a operare in via generale e sistematica, mentre allo SCAU resta la competenza primaria in materia di accertamento dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo.
Compiti della Commissione provinciale
La Commissione ha il compito specifico di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi e per il mantenimento dell'iscrizione. Tale verifica non è limitata ai casi dubbi, ma deve esprimere un controllo generale sulle iscrizioni. Quando dall'esame emergano elementi di dubbio, la Commissione può:
- disporre ispezioni e verifiche;
- avvalersi degli organi tecnici dell'Ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU;
- formulare proposte di provvedimento ai competenti uffici dello SCAU.
Gli uffici SCAU sono tenuti a eseguire i provvedimenti conseguenti alle proposte della Commissione.
Ruolo operativo dello SCAU
Gli Uffici provinciali dello SCAU continuano a svolgere l'istruttoria delle singole pratiche di iscrizione. La circolare n. 52/91 aveva previsto che, conclusa l'istruttoria, le pratiche fossero sottoposte alla Commissione prima dell'iscrizione negli elenchi. La successiva circolare n. 65/91 modifica tale impostazione per esigenze operative: lo SCAU, definita l'istruttoria, può procedere direttamente all'emissione degli elenchi e sottoporre poi le iscrizioni già effettuate al controllo della Commissione.
Questa soluzione è giustificata dall'esigenza di:
- consentire una tempestiva riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali;
- accelerare la compilazione degli elenchi nominativi.
Estensione del controllo e modalità di esame
La circolare precisa che non è sostenibile una lettura per cui solo le pratiche dubbie debbano essere trasmesse alla Commissione. Un simile criterio farebbe venir meno il controllo generale affidato dalla legge all'organo collegiale. Il controllo deve invece riguardare, in via sistematica, le iscrizioni effettuate, coerentemente con la funzione di verifica generale attribuita alle Commissioni dall'art. 15 della legge n. 233/1990.
Funzionari delegati e incompatibilità di opportunità
Un ulteriore chiarimento riguarda la designazione del funzionario che rappresenta l'Istituto nella Commissione ex art. 15 della legge n. 233/1990 e di quello che partecipa alla Commissione provinciale ex art. 12 della legge n. 9/1963, competente anche a decidere i ricorsi in prima istanza contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e mezzadri. Pur in assenza di un espresso divieto normativo di coincidenza, il Ministero ritiene opportuno che le due deleghe siano attribuite a funzionari diversi, per evitare che la stessa persona possa poi valutare in sede di ricorso la regolarità di un atto al cui perfezionamento abbia eventualmente partecipato nella Commissione di controllo.
Sintesi conclusiva
In conclusione, la circolare consolida un assetto in cui lo SCAU mantiene la gestione istruttoria e l'operatività connessa agli elenchi, mentre le Commissioni provinciali esercitano un controllo generale e autonomo sulla sussistenza dei requisiti, anche mediante verifiche ispettive. La circolare n. 65/91 corregge l'impostazione iniziale della n. 52/91, spostando il controllo delle Commissioni dopo l'emissione degli elenchi, e raccomanda la separazione dei funzionari delegati nelle diverse Commissioni per ragioni di opportunità e imparzialità.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
Le circolari n. 52/91 del 6 aprile 1991 e n. 65/91 del 7 maggio 1991 forniscono chiarimenti sulle competenze delle Commissioni provinciali previste dall'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in relazione agli Uffici provinciali dello SCAU. L'obiettivo è risolvere dubbi interpretativi sorti nella fase di attuazione della norma e assicurare un indirizzo operativo uniforme.
Competenze della Commissione provinciale
La Commissione è investita di un autonomo potere di accertamento e deve verificare in via generale, in modo sistematico, l'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale. In presenza di elementi dubbi, può disporre ispezioni e verifiche tramite gli organi tecnici dell'Ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU, formulando poi proposte di provvedimento agli uffici competenti dello SCAU, che devono darvi esecuzione.
Poteri e ruolo dello SCAU
Resta ferma la competenza primaria dello SCAU nell'accertamento dei lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo, come richiamato anche dall'art. 14 della legge n. 233/1990. Gli Uffici provinciali dello SCAU continuano a svolgere l'istruttoria delle singole posizioni e a curare le attività operative connesse all'iscrizione negli elenchi.
Modalità operative del controllo
La circolare n. 52/91 aveva indicato che, definita l'istruttoria, le pratiche dovessero essere sottoposte alla Commissione prima dell'iscrizione negli elenchi. La successiva circolare n. 65/91 modifica tale impostazione: per consentire una più rapida riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali e una più celere compilazione degli elenchi nominativi, lo SCAU può procedere direttamente all'emissione degli elenchi e sottoporre successivamente alle Commissioni le iscrizioni effettuate per il controllo dei requisiti.
Rapporto tra controllo generale e casi dubbi
Viene esclusa l'idea che la Commissione debba esaminare solo le pratiche dubbie. Se venissero inviate alla Commissione soltanto le situazioni problematiche, verrebbe meno l'esercizio della funzione di controllo demandata dalla legge in via generale all'organo collegiale. Il controllo deve quindi riguardare, in linea generale, le iscrizioni effettuate, non soltanto i casi controversi.
Funzionari delegati nelle diverse Commissioni
In relazione al quesito sulla possibile coincidenza del funzionario delegato dal Direttore della Sede provinciale a rappresentare l'Istituto nella Commissione ex art. 15 della legge n. 233/1990 con quello designato nella Commissione provinciale ex art. 12 della legge n. 9/1963, la circolare ritiene opportuno che le due deleghe siano conferite a due diversi funzionari. La soluzione è suggerita per evitare che la stessa persona sia chiamata a valutare in sede di ricorso la regolarità di un atto a cui potrebbe aver partecipato nella fase di controllo o formazione.
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