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Ordinanza

Ordinanza n. 6908/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 067560 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 del 23.12.2024 e suoi allegati; - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 0577473 del 31.10.2024 e suoi allegati; - per quanto occorrer possa, della relazione tecnica istruttoria prot. n. 575429 del 31.10.2024, richiesta con accesso agli atti del 21.11.2024 e della relazione tecnica istruttoria prot. 675591 del 23.12.2024, richiesta con accesso agli atti del 30.12.2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. - del decreto direttoriale Masaf prot. n. 0179725 del 18.04.2025 e suoi allegati;

Giustizia amministrativa202500962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti direttoriali del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste relativi all'approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2025 e alla relativa istruttoria, nonché decreto direttoriale del 18 aprile 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti direttoriali del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste concernenti l'approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2025, i relativi allegati e le relazioni tecniche istruttorie, nonché un successivo decreto direttoriale del 18 aprile 2025. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di legittimità dedotti nel merito. Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e ha rilevato la necessità di rispettare i termini processuali successivi alla pubblicazione.

La decisione

Il TAR ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza del 17 giugno 2026, per consentire il rispetto del termine previsto dall'art. 46 c.p.a., da computare dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio, nonché dei termini previsti dagli artt. 71 e 73 c.p.a. Ogni ulteriore decisione, sia sulle questioni di rito sia sul merito e sulle spese, è stata riservata. L'ordinanza non contiene quindi una decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine è stato considerato dal giudice ai fini del computo decorrente dall'inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 71 c.p.a.

    Il termine processuale è stato richiamato tra quelli da rispettare prima della nuova trattazione della causa.

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine processuale è stato richiamato tra quelli da rispettare prima della nuova trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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