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direttiva

Direttiva 2006/85

Direttiva 2006/85/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/85/CE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo fenamifos ed etefon nell'allegato I, con conseguente possibilità di autorizzare prodotti fitosanitari che li contengano, secondo condizioni e limiti specifici. La Commissione fonda l'intervento sulle valutazioni scientifiche EFSA e sui rapporti di riesame, ritenendo che le sostanze soddisfino in linea di massima i requisiti di sicurezza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2008 e applicarla dal 1° febbraio 2008, nonché riesaminare le autorizzazioni esistenti entro il 31 gennaio 2008 e completare il riesame per talune categorie di prodotti entro il 31 luglio 2011.

Iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e fissazione delle relative condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon e, più in generale, alla modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sugli Stati membri, che devono recepire la direttiva, riesaminare le autorizzazioni esistenti e verificare la conformità ai requisiti di sicurezza e documentazione previsti dalla direttiva 91/414/CEE. Le condizioni specifiche riguardano soprattutto gli usi autorizzabili delle due sostanze, con limitazioni puntuali per fenamifos ed etefon e con riferimento ai principi uniformi dell'allegato VI e ai fascicoli di cui agli allegati II e III. La direttiva è adottata dalla Commissione e rivolta agli Stati membri; è rilevante anche ai fini SEE.

Direttiva 2006/85/CE: iscrizione di fenamifos ed etefon nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell'allegato I le sostanze attive fenamifos ed etefon. L'intervento si fonda sulle valutazioni scientifiche svolte nel quadro dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 e sui rapporti EFSA e di riesame della Commissione, dai quali emerge che i prodotti contenenti tali sostanze, per gli usi considerati, soddisfano in linea di massima i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

Finalità e logica dell'intervento

La finalità è consentire l'autorizzazione, in tutti gli Stati membri, dei prodotti fitosanitari contenenti fenamifos ed etefon, ma solo entro limiti e condizioni specifiche. La direttiva segue la logica tipica della direttiva di armonizzazione: fissa il risultato da raggiungere, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi per il recepimento e per il riesame delle autorizzazioni nazionali.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fenamifos o etefon, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive iscritte nell'allegato I entro il 31 luglio 2007. La direttiva incide inoltre sugli obblighi degli Stati membri in materia di verifica delle autorizzazioni esistenti, accesso ai fascicoli tecnici e applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione nell'allegato I e condizioni sostanziali

L'allegato alla direttiva inserisce due nuove voci nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

  • Fenamifos: iscrizione dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2017; sono autorizzabili solo gli impieghi come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente.
  • Etefon: iscrizione dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2017; sono autorizzabili solo gli impieghi come fitoregolatore.

Per il fenamifos, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione del rischio e, ove necessario, programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Per l'etefon, il testo impone requisiti di purezza del materiale tecnico e limiti per impurità di fabbricazione considerate tossicologicamente rilevanti:

  • MEPHA: massimo 20 g/kg;
  • 1,2-dicloroetano: massimo 0,5 g/kg.

Obblighi degli Stati membri sulle autorizzazioni esistenti

Entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o ritirare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenamifos o etefon. Entro la stessa data devono verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I per ciascuna sostanza, fatta eccezione per quelle della parte B dell'iscrizione;
  • che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo l'articolo 13.

La direttiva chiarisce, in continuità con la prassi precedente, che gli Stati membri possono incontrare difficoltà nel controllo dell'accesso ai dati, ma non introduce nuovi obblighi sostanziali rispetto alle direttive già adottate in materia di iscrizione nell'allegato I.

Riesame completo dei prodotti e termini successivi

In deroga al riesame iniziale, ciascun prodotto autorizzato contenente fenamifos ed etefon come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive presenti in prodotti multipli, deve essere sottoposto a riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III.

A esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione:

  • entro il 31 luglio 2011, se il prodotto contiene fenamifos ed etefon come unica sostanza attiva;
  • entro il 31 luglio 2011 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive presenti nel prodotto.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 gennaio 2008, applicandole dal 1° febbraio 2008. La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2007 ed è destinata agli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore agrochimico, il punto centrale è la verifica della catena documentale e autorizzativa: occorre controllare la disponibilità del fascicolo tecnico, la conformità delle autorizzazioni esistenti alle condizioni di iscrizione e la tempistica dei riesami nazionali. La direttiva introduce inoltre limiti tecnici e ambientali specifici che possono incidere sulla registrazione, commercializzazione e gestione dei prodotti contenenti fenamifos o etefon nei diversi Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione di fenamifos ed etefon nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva 2006/85/CE. Nell'allegato sono inserite due nuove voci: fenamifos e etefon, entrambe con iscrizione efficace dal 1° agosto 2007 e scadenza dell'iscrizione al 31 luglio 2017.

Recepimento nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° febbraio 2008 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri, se necessario, di modificare o ritirare entro il 31 gennaio 2008 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenamifos o etefon. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I, parte B esclusa, e accertare che il titolare dell'autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame completo dei prodotti e termine finale

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede in deroga un riesame dei prodotti autorizzati contenenti fenamifos ed etefon come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2007. Il riesame deve svolgersi secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B delle iscrizioni. Sulla base dell'esito, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni: entro il 31 luglio 2011 per i prodotti con fenamifos/etefon come unica sostanza attiva; oppure entro il 31 luglio 2011 o, se successivo, entro il termine fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive presenti in miscela.

Condizioni specifiche di autorizzazione per fenamifos

L'allegato limita gli impieghi autorizzabili al solo uso come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili; le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione del rischio e, ove necessario, programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Condizioni specifiche di autorizzazione per etefon

L'allegato limita gli impieghi autorizzabili al solo uso come fitoregolatore. Inoltre, per il materiale tecnico, sono fissate specifiche sulle impurità di fabbricazione: MEPHA non deve superare 20 g/kg e 1,2-dicloroetano non deve superare 0,5 g/kg, in ragione dei rischi tossicologici indicati nella direttiva.

Decorrenza e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2007. L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanatutela dell'ambiente

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