Direttiva 2006/83
Direttiva 2006/83/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 2002/4/CE relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/83/CE della Commissione adegua la direttiva 2002/4/CE alla luce dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. L'intervento è tecnico e consiste essenzialmente nell'aggiornamento dell'allegato contenente l'elenco degli Stati membri. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione e applicarle a decorrere da tale data.
Adeguamento della direttiva 2002/4/CE sull'iscrizione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per includere Bulgaria e Romania dopo l'adesione all'UE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e incide, in via indiretta, sulla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole disciplinata dalla direttiva 2002/4/CE, nell'ambito della normativa veterinaria/agricoltura. L'adattamento riguarda l'elenco degli Stati membri contenuto nell'allegato della direttiva 2002/4/CE, che viene aggiornato per tenere conto dell'adesione di Bulgaria e Romania. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Adeguamento della direttiva 2002/4/CE per l'adesione di Bulgaria e Romania
La direttiva 2006/83/CE della Commissione è un atto di adattamento tecnico adottato per coordinare la direttiva 2002/4/CE sulla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole con l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. La base giuridica richiamata è l'articolo 56 dell'atto di adesione, che consente alla Commissione di introdurre gli adeguamenti necessari agli atti adottati dalla stessa Commissione quando tali atti restano in vigore dopo il 1º gennaio 2007.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che gli adattamenti richiesti dall'adesione devono essere effettuati quando non siano già contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati. La direttiva interviene quindi per aggiornare la disciplina esistente, evitando incoerenze nell'applicazione della normativa veterinaria relativa alla registrazione degli allevamenti di galline ovaiole.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 rinvia all'allegato della direttiva 2006/83/CE, che modifica la direttiva 2002/4/CE. L'intervento riguarda in particolare l'elenco degli Stati membri contenuto nell'allegato della direttiva originaria, parte 2.2, dove vengono inserite Bulgaria e Romania con le rispettive sigle BG e RO.
Ambito materiale e destinatari pratici
La materia è collocata nel settore agricolo e della normativa veterinaria. Pur trattandosi di un adeguamento formale, la modifica incide sui riferimenti utilizzati per la registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole, che devono riflettere la composizione dell'Unione a seguito dell'allargamento. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva e sono tenuti a recepirla nelle rispettive discipline interne.
Obblighi di recepimento e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure devono essere applicate dalla medesima data di adesione.
Sono inoltre previsti alcuni obblighi formali:
- comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmissione di una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
- comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate.
Modalità del rinvio alla direttiva
Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del rinvio sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, e precisamente alla stessa data di efficacia di tale trattato. Si tratta quindi di un atto strettamente connesso all'allargamento dell'Unione e privo di un autonomo orizzonte applicativo sganciato da quell'evento.
Valutazione operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il contenuto della direttiva è essenzialmente di coordinamento istituzionale e non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici. Il rilievo pratico consiste nell'aggiornamento dell'elenco degli Stati membri e nel conseguente adeguamento delle norme nazionali di recepimento e delle attività amministrative connesse alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole.
Disposizioni principali
Adeguamento dell'allegato della direttiva 2002/4/CE
L'articolo 1 dispone che la direttiva 2002/4/CE è modificata conformemente all'allegato della direttiva 2006/83/CE. L'allegato sostituisce l'elenco degli Stati membri nella parte 2.2, inserendo Bulgaria (BG) e Romania (RO) tra gli Stati elencati ai fini della registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole.
Obbligo di recepimento e applicazione
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dalla stessa data di adesione. È previsto l'obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza.
Riferimento alla direttiva nelle norme nazionali
Sempre l'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata
L'articolo 3 dispone che la direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.
Destinatari
L'articolo 4 individua come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Come è indicizzato
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