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direttiva

Direttiva 2006/84

Direttiva 2006/84/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 2002/94/CE recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/84/CE della Commissione effettua un adeguamento tecnico della direttiva 2002/94/CE in vista dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea. L’unica modifica sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’elenco degli Stati membri contenuto nell’allegato IV. Gli Stati membri devono recepire e applicare le disposizioni necessarie entro la data di adesione dei due Paesi, con efficacia dalla stessa data.

Adeguamento della direttiva 2002/94/CE per inserire Bulgaria e Romania nell’elenco degli Stati membri ai fini dell’assistenza reciproca nel recupero dei crediti fiscali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alle modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti derivanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure. L’intervento è limitato all’adeguamento dell’allegato IV della direttiva 2002/94/CE, in particolare dell’elenco degli Stati membri, per tener conto dell’adesione di Bulgaria e Romania. Non disciplina nuove categorie di crediti né modifica in generale la cooperazione amministrativa, ma soltanto un adattamento tecnico con efficacia collegata alla data di adesione dei due nuovi Stati membri.

Adeguamento della direttiva 2002/94/CE per l’adesione di Bulgaria e Romania

La direttiva 2006/84/CE della Commissione è un atto di adeguamento tecnico adottato per allineare la direttiva 2002/94/CE all’ingresso della Bulgaria e della Romania nell’Unione europea. Il provvedimento si fonda sull’articolo 56 dell’atto di adesione e sull’articolo 4, paragrafo 3, del trattato di adesione, ed è giustificato dall’esigenza di modificare gli atti dell’Unione che restano in vigore dopo il 1° gennaio 2007 ma richiedono adattamenti conseguenti all’allargamento.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che, quando un atto adottato dalla Commissione necessita di adattamenti non contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione stessa. La direttiva 2006/84/CE dà quindi esecuzione a questo meccanismo, limitandosi a un aggiornamento puntuale della direttiva 2002/94/CE relativa alle modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE in materia di assistenza reciproca per il recupero di crediti fiscali e assimilati.

Ambito materiale dell’intervento

L’intervento non incide sul contenuto sostanziale della cooperazione amministrativa in materia di recupero crediti. Esso riguarda esclusivamente la fiscalità e, più precisamente, la disciplina applicativa dell’assistenza reciproca per il recupero di crediti derivanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure. La modifica consiste nell’aggiornamento dell’allegato IV della direttiva 2002/94/CE, dove viene sostituito l’elenco degli Stati membri per includere Bulgaria e Romania.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva per la modifica della direttiva 2002/94/CE. Nell’allegato, la colonna di sinistra sotto la voce "Stati membri" viene sostituita con un elenco aggiornato che comprende, tra gli altri, България e România. Si tratta di una modifica meramente formale, ma necessaria per assicurare la corretta applicazione della disciplina ai nuovi Stati membri.

Obblighi di recepimento e applicazione per gli Stati membri

L’articolo 2 contiene gli obblighi operativi per gli Stati membri:

  • devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea;
  • devono applicare tali disposizioni a decorrere dalla medesima data di adesione;
  • devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità solo quanto alle modalità del riferimento alla direttiva nelle misure nazionali: il riferimento può essere inserito espressamente nel testo oppure aggiunto in sede di pubblicazione ufficiale.

Obblighi informativi verso la Commissione

Oltre alla trasposizione, gli Stati membri devono inviare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva. Questo obbligo mira a consentire il controllo del corretto recepimento dell’adeguamento tecnico disposto a livello unionale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, subordinatamente a tale evento. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri. In termini pratici, la direttiva produce effetti in funzione della data di adesione dei due nuovi Stati, con recepimento e applicazione coordinati a tale momento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’adeguamento

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 56 dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania e dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato di adesione. La finalità è adattare la direttiva 2002/94/CE alle conseguenze dell’allargamento dell’Unione, per gli atti che restano validi dopo il 1° gennaio 2007 e che richiedono adattamenti non già previsti dall’atto di adesione o dai relativi allegati.

Modifica della direttiva 2002/94/CE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 2002/94/CE è modificata conformemente all’allegato della direttiva. L’allegato sostituisce nell’allegato IV della direttiva 2002/94/CE il testo della colonna di sinistra sotto la voce "Stati membri", inserendo Bulgaria (България) e Romania (România) nell’elenco degli Stati membri.

Recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le medesime disposizioni devono essere applicate a decorrere dalla data di adesione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.

Richiamo espresso alla direttiva nel diritto interno

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla presente direttiva oppure corredare tali misure di un riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri, che conservano quindi un margine di discrezionalità sulla tecnica di rinvio.

Comunicazione delle disposizioni interne essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàcooperazione amministrativarecupero creditidiritto dell'unione europea istituzionale

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