Cassazione Penale, Ordinanza n. 02599/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente, condannato a tre anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e ammesso dal Tribunale di sorveglianza alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 111 Cost., 178 e 179 c.p.p. Lamentava il mancato avviso al proprio difensore, assente alla prima udienza per legittimo impedimento, della data fissata per la successiva udienza di trattazione. La Corte ha rilevato che il ricorso non illustrava quale concreto interesse processuale potesse derivare dall'accoglimento della doglianza, a fronte di un provvedimento complessivamente favorevole al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., non coincide con una mera pretesa di correttezza teorica della decisione, ma esige un'utilità concreta e attuale per l'impugnante. Nel caso concreto, essendo il provvedimento impugnato favorevole perché aveva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente non ha chiarito quale risultato utile potesse conseguire dal dedotto omesso avviso al difensore. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è richiamato come parametro del dedotto vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sulle garanzie difensive
art. 178 c.p.p.
evocato quale norma sulle nullità di ordine generale per il dedotto omesso avviso al difensore
art. 179 c.p.p.
evocato quale norma sulle nullità assolute o insanabili, in relazione al mancato avviso
art. 568, comma 4, c.p.p.
l'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità e deve corrispondere a un'utilità concreta e non meramente teorica
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve tradursi in un vantaggio concreto, attuale e almeno indirettamente utile per l'impugnante, non in una mera richiesta di esattezza giuridica della decisione.
- Non sussiste interesse a censurare un provvedimento complessivamente favorevole quando il ricorso non evidenzi un effetto pratico migliorativo ulteriore rispetto a quello già ottenuto.
- La deduzione di un vizio processuale non è sufficiente, da sola, a fondare l'ammissibilità dell'impugnazione se manca la dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dall'atto denunciato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono la condanna alle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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