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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26020/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) incompetenza per territorio del giudice di merito, dedotta in conseguenza di elementi emersi nel dibattimento (presunta commissione dei fatti a Milano); 2) mancata e non rigorosa prova della responsabilità penale (assenza di riconoscimento univoco dell'imputato nelle intercettazioni, mancata identificazione e nazionalità dei migranti, mancata prova della mancanza di titolo di soggiorno, incertezza sulle transazioni Western Union); 3) erroneo riconoscimento di aggravanti (favorire l'ingresso/permanenza di cinque o più persone; partecipazione di tre o più persone; fine di lucro; esistenza di un gruppo criminale transnazionale) e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.; 4) eccessività della pena di base, degli aumenti per continuazione e della sanzione pecuniaria. In sede di cassazione sono stati inoltre proposti motivi nuovi che contestano la ricostruzione della partecipazione per ciascun capo di imputazione sulla base delle intercettazioni e di osservazioni di polizia, nonché la mancata prova degli elementi aggravanti e transnazionali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: 1) manifestamente infondato il motivo sulla incompetenza territoriale, perché l'eccezione è stata proposta oltre il termine previsto dall'art.21, comma 2, c.p.p., e la perpetuatio jurisdictionis fa riferimento ai dati del momento dell'esercizio dell'azione; 2) inammissibile per revisione della valutazione probatoria il motivo sulla insufficienza delle intercettazioni, poiché la cassazione non può rivalutare la gravità e la congruenza degli indizi salvo profili di manifesta illogicità; 3) inammissibili i motivi relativi alle aggravanti e alla pena poiché non proposti in appello (preclusione ex art.606, comma 3, ultimo periodo c.p.p.); 4) inammissibili anche i motivi nuovi, estendendosi l'inammissibilità ai motivi nuovi ai sensi dell'art.585, comma 4, secondo periodo c.p.p.. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    norma richiamata come limite formale alla descrizione dei motivi nel ricorso (richiami di limiti di esposizione), presente nel testo come riferimento alle modalità di descrizione dei motivi

  • art. 23 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il difetto di competenza può essere rilevato anche nel corso del giudizio di primo grado; la Corte ricorda però i limiti temporali stabiliti dall'art.21 c.p.p.

  • art. 21, comma 2, c.p.p.

    la Corte interpreta la norma come termine per proporre l'eccezione di incompetenza territoriale: l'eccezione proposta oltre tale termine è inammissibile

  • principio della perpetuatio jurisdictionis

    la competenza territoriale si radica sui fatti e sulle contestazioni all'atto dell'esercizio dell'azione penale; eventi istruttori successivi non possono spostare la competenza

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    limita il sindacato della Corte di cassazione: censura fondata solo se sussiste manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la semplice rivalutazione della prova

  • art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.

    preclusione dei motivi non proposti in appello; la Corte dichiara inammissibili i motivi sulle aggravanti e sulla pena quando non erano dedotti in appello

  • art. 585, comma 4, secondo periodo, c.p.p.

    "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi"

    la Corte applica la norma per dichiarare inammissibili anche i motivi nuovi connessi ai vizi originari del ricorso

  • art. 12, comma 3, lett. a) e lett. d), d.lgs. n. 286/1998

    aggravanti relative alla commissione del reato da parte di tre o più persone e all'aver favorito l'ingresso/permanenza di cinque o più persone; la Corte richiede che tali circostanze siano adeguatamente provate e siano state dedotte in appello

  • art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    aggravante per il fine di trarre profitto; la Corte osserva che la finalità di lucro deve emergere da prova concreta e non per automatismo

  • art. 4, l. n. 146/2006

    aggravante per transnazionalità; la Corte richiede elementi concreti circa la presenza di gruppo organizzato operante in più Stati e il ruolo specifico dell'imputato

  • art. 114 c.p.

    attenuante richiamata dal ricorrente (il mero esecutore materiale); la Corte osserva che la questione non era stata proposta in appello e quindi non è stata riesaminata in cassazione

  • art. 69 c.p.

    criterio del bilanciamento per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che deduzioni sul diverso bilanciamento non formulate in appello sono inammissibili in cassazione

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione; applicata dalla Corte alla decisione di inammissibilità

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta entro i termini processuali stabiliti (normalmente fino alla conclusione dell'udienza preliminare o nei termini previsti dall'art.21 c.p.p.); elementi emergenti successivamente nel dibattimento non sanano la tardività
  • In cassazione non è consentita la rivalutazione della prova di merito (ex art.606 c.p.p.): si può censurare solo la manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione, non la diversa valutazione degli indizi operata dal giudice di merito
  • Motivi non proposti in appello sono inammissibili in cassazione (art.606, comma 3 c.p.p.); l'inammissibilità si può estendere anche ai motivi nuovi connessi (art.585, comma 4 c.p.p.)
  • Per il riconoscimento di aggravanti (numero dei partecipanti, numero dei migranti, fine di lucro, transnazionalità) è necessaria una prova analitica e individualizzante: non basta un richiamo generico o deduzioni automatiche dalla pluralità di capi
  • Le intercettazioni e gli elementi indizianti possono fondare una condanna se valutati dal giudice di merito, ma la loro riconsiderazione sostanziale è preclusa in cassazione salvo profili di manifesta illogicità
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio (pena base, continuazione, sanzione pecuniaria) devono essere sollevate tempestivamente in appello per essere esaminate in sede di legittimità
  • Se si intende contestare specifiche qualifiche soggettive (es. ruolo in gruppo, consapevolezza della presenza di altri partecipanti) è necessario allegare e sviluppare tali deduzioni già in appello, con puntuale indicazione di elementi fattuali da sottoporre al vaglio del giudice

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