Sentenza n. 1660/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Crotone che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, in permesso per motivi di lavoro subordinato. Il diniego si fondava sull’assunto che l’art. 7 d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, avesse abrogato la possibilità di conversione e che la disciplina transitoria consentisse la conversione soltanto per i permessi già rilasciati e validi alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la presentazione della domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della riforma comportasse l’applicazione ultrattiva dell’intero regime previgente, inclusa la facoltà di conversione. Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale era stata presentata anteriormente alla riforma; secondo il ricorrente, la successiva definizione della procedura Dublino non incideva su tale dato temporale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, ha ritenuto illegittima l’interpretazione adottata dalla Questura. La presentazione della domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 d.l. 20/2023 determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, comprendente anche la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Non è decisiva la circostanza che il riconoscimento della protezione speciale sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, né rileva, ai fini dell’applicazione del regime previgente, la definizione della procedura Dublino. Le spese sono state compensate in ragione della richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
permesso di soggiorno per esigenze di protezione speciale
La disposizione individua il titolo di soggiorno per protezione speciale oggetto della richiesta di conversione.
art. 7 d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
commi 2 e 3 del medesimo articolo 7
La disciplina transitoria deve essere interpretata nel senso che la previa presentazione della domanda di protezione internazionale mantiene applicabile l’intero regime previgente, inclusa la facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di protezione internazionale anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.l. 20/2023 determina l’ultrattività dell’intero regime previgente applicabile alla procedura, compresa la facoltà di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 7 d.l. 20/2023, è decisiva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, non quella successiva di riconoscimento della protezione speciale o di rilascio del relativo permesso.
- La definizione della procedura Dublino non incide sul rilievo della previa presentazione della domanda di protezione internazionale quale presupposto per l’applicazione ultrattiva della disciplina previgente.
- È illegittimo il diniego di conversione fondato sull’interpretazione secondo cui la disciplina transitoria dell’art. 7 d.l. 20/2023 tutelerebbe esclusivamente i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati e validi alla data di entrata in vigore della riforma, quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata anteriormente.
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