Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21622/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli per tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorso articolava un primo motivo di violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p., contestando il concorso dell'imputato nella consumazione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già esaminate e rigettate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il rinvenimento dell'imputato con guanti da lavoro e l'osservazione mentre scavalcava il muro perimetrale.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale base del tentativo nel reato contestato

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato quale fattispecie di furto in abitazione oggetto della condanna

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale circostanza aggravante della condotta

  • art. 110 c.p.

    evocato nel motivo di ricorso per contestare il concorso di persone nel reato

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    richiamato per affermare che la mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o aspecifico, cioè quando ripropone questioni già decise senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le censure formulate e le rationes decidendi della decisione impugnata; la mera reiterazione delle deduzioni svolte in appello non è sufficiente.
  • Quando la motivazione di merito dà conto in modo congruo e privo di vizi logici del concorso dell'imputato nel reato, la censura che non si misuri con tali argomenti è destinata all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.