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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Regionale, 28 giugno 2022 - n. XI/2501 (approvazione del «Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano - settore merceologico della sabbia e ghiaia - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 - PRS TER 09.02.19»), pubblicata sul B.U.R.L. del 22 luglio 2022, con riferimento alle determinazioni relative all’ATEg5; - di tutti gli allegati alla deliberazione sopra citata, con particolare riferimento alla VAS - Parere Motivato Ambientale, nelle parti relative all’ATEg5; - della deliberazione del Consiglio metropolitano, rep. n. 11/2019 del 14 marzo 2019 («Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano: Adozione definitiva e trasmissione alla Regione Lombardia per la sua approvazione») e dei relativi allegati relative all’ATEg5; - di tutti gli atti presupposti alla deliberazione sopra citata, con particolare riferimento alla nota 1° giugno 2022 della Città Metropolitana di Milano; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202203085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Regione Lombardia, con riferimento al ridimensionamento e alla riparametrazione dell’ATEg5 e allo stralcio delle aree destinate agli impianti della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo Piano cave 2019-2029 e gli atti presupposti, contestando le determinazioni relative all’ATEg5. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge regionale n. 14/1998 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che le proprie osservazioni presentate alla Città Metropolitana e alla Regione, nonché il contenuto dell’audizione svolta nel procedimento regionale, non sarebbero stati adeguatamente considerati e valorizzati. Ha inoltre censurato l’assenza di una motivazione sufficiente sulle ragioni dello stralcio delle aree site nei comuni di Parabiago e San Vittore Olona e sul conseguente ridimensionamento dell’ambito estrattivo. Il procedimento riguardava la nuova pianificazione decennale delle attività estrattive, nella quale l’ATEg5 è stato riparametrato in modo da incidere soltanto sul territorio del Comune di Cerro Maggiore. Le amministrazioni hanno giustificato la scelta sulla base delle risultanze istruttorie e ambientali, della prossimità ai PLIS dei Mulini e dei Mughetti, dell’interferenza con un corridoio ecologico, delle criticità legate a traffico e inquinamento e della necessità di riqualificazione naturalistica e di ripristino dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il piano cave come atto di pianificazione e programmazione generale, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa. Le relative scelte sono sindacabili soltanto nei limiti della logicità, coerenza e completezza della valutazione, nonché della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. Il Collegio ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative, poiché le osservazioni della ricorrente e l’audizione sono state esaminate e motivatamente disattese. La motivazione è stata ritenuta sufficiente in ragione dei richiami alle risultanze della VAS, dello studio di incidenza, del rapporto ambientale, della relazione istruttoria e dei precedenti provvedimenti VIA e autorizzativi, che evidenziavano le criticità ambientali dell’area, la prossimità ai parchi locali di interesse sovracomunale, il corridoio ecologico e la necessità di spostare gli impianti e recuperare le aree. La scelta è stata giudicata ragionevole e coerente con gli obiettivi della legislazione regionale, quali sviluppo sostenibile, salvaguardia del giacimento, ripristino del suolo, limitazione del consumo di suolo e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio. È stata inoltre valorizzata la circostanza che la Città Metropolitana aveva accolto la richiesta di ampliamento dell’area impianti a nord, realizzando un bilanciamento tra l’interesse economico dell’impresa e gli interessi pubblici ambientali e territoriali. Il TAR ha escluso che l’operatore vantasse un’aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma del precedente ambito estrattivo o all’attribuzione di determinati volumi. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 7 e seguenti l.r. Lombardia n. 14/1998

    Disciplinano il procedimento di formazione e approvazione della pianificazione delle attività estrattive; nel caso concreto il giudice ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative e procedimentali.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Riguardano l’obbligo di motivazione e la partecipazione procedimentale; il giudice ha ritenuto che le osservazioni della società fossero state esaminate e disattese con motivazione sufficiente.

  • art. 1 l.r. Lombardia n. 20/2021

    Individua gli obiettivi del piano cave, tra cui sviluppo sostenibile, salvaguardia del giacimento, ripristino del suolo, limitazione del consumo di suolo e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio; la scelta pianificatoria è stata ritenuta coerente con tali obiettivi.

  • art. 11 TFUE

    È richiamato quale fondamento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile perseguito dalla pianificazione delle attività estrattive.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice richiama il principio secondo cui le singole scelte contenute in un atto generale di pianificazione non necessitano necessariamente di una motivazione puntuale, considerato l’elevato numero dei destinatari e l’interdipendenza delle previsioni, purché la scelta complessiva sia sorretta da adeguate ragioni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il piano cave è un atto di pianificazione e programmazione generale caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa; le sue scelte sono sindacabili dal giudice soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza, incompletezza dell’istruttoria o erroneità del criterio tecnico applicato, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • L’operatore estrattivo non vanta un’aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma dell’ambito territoriale estrattivo previsto dal piano precedente né all’attribuzione di determinati volumi, poiché la nuova pianificazione deve bilanciare l’interesse economico privato con gli interessi pubblici relativi all’ambiente, al paesaggio, al territorio e al contenimento del consumo di suolo.
  • Nell’approvazione di un piano cave, le singole previsioni territoriali non richiedono necessariamente una motivazione analitica e autonoma, quando la motivazione complessiva risulti dalle valutazioni pianificatorie, ambientali e istruttorie e sia coerente con la natura generale e interdipendente dell’atto.
  • Le garanzie partecipative sono soddisfatte quando le osservazioni del privato e le sue richieste di audizione siano effettivamente esaminate e siano motivatamente disattese, anche con esito sfavorevole; non è necessario che l’amministrazione recepisca le proposte del partecipante.
  • La riduzione o lo stralcio di aree estrattive può essere legittimamente giustificato da esigenze di riqualificazione ambientale, connessione ecologica, tutela del paesaggio, ripristino dei suoli e riduzione delle criticità derivanti da traffico e inquinamento, purché tali esigenze risultino dall’istruttoria e siano coerenti con gli obiettivi normativi della pianificazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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