Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15187/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Melella impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la sua istanza di scomputo dalla pena residua (derivante dal cumulo del 3/9/2021) della pena di anni 1 e mesi 10 inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Avellino il 2/7/2015, pena poi riferita a reato dichiarato estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p. con ordinanza del 25/10/2021. Il ricorrente sosteneva che, non potendo più eseguirsi una pena relativa a reato estinto, questa doveva essere dedotta dalla pena ancora da espiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. La Corte ha affermato che l'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. produce effetti "ipso iure" e che l'ipotesi di scomputo della pena estinta non è disciplinata dall'art. 657 c.p.p.; tuttavia ha rilevato l'incertezza dagli atti trasmessi sulla concreta determinazione della pena da eseguire operata dal pubblico ministero: se il PM avesse computato la pena ormai estinta nella pena residua l'ordine di esecuzione sarebbe illegittimo. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata e la Corte territoriale è stata rimandata a riesaminare l'istanza colmando le lacune motivazionali indicate.

Norme richiamate

  • art. 445 c.p.p.

    L'estinzione del reato per decorso dei termini, prevista dall'art. 445, comma 2, opera "ipso iure" e fa cessare gli effetti penali: la sentenza o l'ordinanza che dichiara l'estinzione non è necessaria per rendere inefficaci gli effetti futuri. Tuttavia, la Corte ha precisato che tale estinzione non trova automaticamente applicazione come scomputo nella pena residua se la disciplina dell'esecuzione (art. 657 c.p.p.) non lo prevede.

  • art. 657 c.p.p.

    Secondo la Corte l'art. 657 c.p.p. regola il computo delle pene nella determinazione della pena detentiva da eseguire indicando specifiche ipotesi (pene "sine titulo", pene espiate per diverso reato quando la condanna è stata revocata, amnistia, indulto). L'art. 657 non contempla esplicitamente il scomputo di pene estinte per decorso dei termini ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; pertanto non è automaticamente legittimo dedurre una pena estinta dal residuo se non emerge chiaramente che il PM non l'ha inclusa.

  • art. 167 c.p.

    Norma citata dal ricorrente; dal testo della decisione non risulta una valutazione interpretativa specifica e autonoma: la Corte si è focalizzata principalmente sull'art. 445 c.p.p. e sull'art. 657 c.p.p., per cui non è possibile evincere dal provvedimento un'interpretazione approfondita di art. 167 c.p.

  • art. 663 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza; la pronuncia della Corte non sviluppa una specifica interpretazione di questa norma nel testo fornito, concentrandosi invece sulla ricaduta dell'art. 445 c.p.p. e sulla correttezza del computo delle pene ai sensi dell'art. 657 c.p.p.

Massime di principio

  • L'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. produce effetti "ipso iure" e fa cessare gli effetti penali della condanna; tuttavia non è automaticamente previsto dallo stesso art. 657 c.p.p. lo scomputo della pena estinta dalla pena residua da eseguire.
  • Se il pubblico ministero, nella determinazione della pena da eseguire, ha incluso una pena relativa a reato poi estinto ex art. 445 c.p.p., l'ordine di esecuzione può risultare illegittimo e va impugnato. È essenziale verificare dagli atti se l'ente dell'esecuzione ha computato tale pena.
  • Il giudice dell'esecuzione o la Corte territoriale devono motivare chiaramente come hanno calcolato la pena residua, specificando se ed in quale misura pene estinte o già espiate sono state considerate, per evitare lacune motivazionali suscettibili di annullamento.
  • In mancanza di una specifica previsione normativa che imponga lo scomputo per estinzione per decorso dei termini, il rimedio corretto è verificare e, se necessario, correggere il calcolo della pena da parte dell'autorità che ha disposto l'esecuzione, ricorrendo all'annullamento e al rinvio se la motivazione o gli atti sono insufficienti.
  • Chi si trovi nella situazione analoga deve promuovere le opportune istanze di accertamento davanti al giudice dell'esecuzione e, se rigettate, valutare il ricorso per cassazione focalizzandosi sulla verifica formale del computo operato dall'ufficio esecutivo (PM) e sulla chiarezza della motivazione del giudice territoriale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.