Ordinanza n. 33/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha disposto per dodici mesi misure di prevenzione collaborativa, unitamente agli atti ostativi al mantenimento dell'iscrizione nella White List e agli atti istruttori presupposti
Esito
La controversia
Una società privata ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Caltanissetta che l'ha sottoposta, per dodici mesi, a misure di prevenzione collaborativa e ha nominato un soggetto con funzioni di supporto all'attuazione delle misure. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi al mantenimento dell'iscrizione nella White List, la nota di comunicazione del provvedimento prefettizio e gli atti presupposti o connessi, tra cui i verbali del Gruppo Interforze Antimafia e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di ricorso dedotti dalla società, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire la documentazione amministrativa e gli eventuali ulteriori accertamenti posti a fondamento degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenuta necessaria l'acquisizione della copia autentica dei provvedimenti impugnati, di tutti gli atti e degli eventuali ulteriori accertamenti sui quali essi si fondano, nonché di ogni altro documento utile ai fini della decisione, ha ordinato alla Prefettura - UTG di Caltanissetta di depositare tale documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Il deposito dovrà avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; per gli atti classificati è consentita la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 136, comma 2, c.p.a.
Il deposito dovrà avvenire nelle forme telematiche secondo le disposizioni del P.A.T., salvo che i documenti richiesti non contengano atti “Classificati”, nel qual caso l’amministrazione intimata potrà trasmettere questi ultimi in forma cartacea e chiedere che gli stessi vengano acquisiti in tale forma e protocollati manualmente
La disposizione è richiamata per consentire il deposito cartaceo e la protocollazione manuale degli atti classificati, in deroga alle modalità telematiche ordinarie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti privati nominati
La norma è richiamata quale base per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti privati.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dagli atti presupposti e dagli accertamenti istruttori posti a fondamento di un provvedimento prefettizio, il giudice amministrativo può ordinarne l'acquisizione d'ufficio prima di definire la domanda di annullamento.
- Nel processo amministrativo il deposito degli atti richiesti dal giudice deve avvenire con modalità telematiche secondo le regole del PAT; per i documenti contenenti atti classificati è ammessa la trasmissione cartacea con acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.
- Un'ordinanza che dispone l'acquisizione di documenti e ulteriori accertamenti, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati, ha natura istruttoria e non definisce la domanda principale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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