Cassazione Penale, Sentenza n. 14956/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro dei punti vendita della società Hessian s.r.l., sequestrati ai sensi dell'art. 321 c.p.p., deducendo violazione di legge in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Ha censurato la motivazione come apparente e omessa, richiamando precedenti delle Sezioni Unite; ha sostenuto che i contratti di affitto non sono sospesi e che gli affittuari esercitano senza pagare il canone alla curatela, con grave pregiudizio per i creditori, e che il fatto che la curatela sia solo amministratrice e detentrice non fa venire meno l'interesse a liberare i beni da un vincolo illegale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente richiamato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (compresi vizi gravi della motivazione) e ha richiamato la giurisprudenza che riconosce la legittimazione del curatore. Tuttavia ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione logica e non contraddittoria circa la sussistenza del periculum in mora, indicando che il sequestro era necessario per inibire la prosecuzione della condotta fraudolenta finalizzata a sottrarre i beni alla procedura fallimentare in vista di una possibile acquisizione da parte dello Stato e della confisca. Per ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321 commi primo e secondo cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo volto a preservare beni suscettibili di essere confiscati o di essere sottratti alla massa attiva; il periculum in mora può essere ravvisato anche per il rischio di continuazione di condotte fraudolente finalizzate alla sottrazione dei beni dalla procedura fallimentare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di proposizione di ricorso ritenuto inammissibile per le ragioni indicate.
Sez. U, 24 maggio 2004, n.2995
Citata dal ricorrente come richiamo a principi sulla valutazione del periculum in mora e sui requisiti motivazionali; non resa operative dalla Corte perché la motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta sufficiente.
Sez. U, sent. n. 25932 del 29/05/2008
Richiamata per affermare che il vizio di motivazione può integrare violazione di legge quando renda il provvedimento incomprensibile o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso principio della limitazione del sindacato in Cassazione alle violazioni di legge e ai vizi gravi della motivazione.
Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019 ("Mantova Petroli")
Ha riconosciuto la legittimazione del curatore a proporre impugnazioni contro provvedimenti che impongono cautele reali sui beni oggetto del fallimento; motivo per cui il curatore nel caso era ritenuto legittimato ad impugnare.
Massime di principio
- Il curatore del fallimento è legittimato ad impugnare provvedimenti di sequestro sui beni fallimentari, ma il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali.
- La sussistenza del periculum in mora può essere fondata non solo su un rischio astratto di dispersione, ma anche sulla necessità di impedire condotte fraudolente dirette a sottrarre beni alla massa dei creditori e ad ostacolare future misure di confisca.
- La Corte di merito deve motivare chiaramente il rapporto tra i fatti (es. trasferimenti o affitti sospetti) e il rischio di pregiudizio ai creditori; una motivazione logica e coerente è sufficiente a escludere l'ipotesi di violazione di legge in Cassazione.
- Anche se i contratti di affitto sono in essere e non sospesi, la mancata corresponsione dei canoni o la struttura fraudolenta dei trasferimenti può giustificare il mantenimento della misura cautelare.
- In caso di rigetto del ricorso di cassazione possono essere imposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende), per cui il ricorrente deve valutare la fondatezza del motivo e la percorribilità del rimedio.
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