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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. n. 0053737 del 30/09/2025, resa dal SUAP del Comune di Nardò, avente ad oggetto “Autorizzazione Paesaggistica ordinaria. Pratica n. 832/2025 relativa all’immobile sito in LOC. “FIUME”, STRADA SANTA MARIA - GALATONE snc - Fg. 128 Map. 1108 , per “suap 13264231005-07052025-0953 - SUAP 2804 Istanza di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare di proprietà Cellnex Italia S.p.A. su cui verrà installato il sistema ricetrasmissivo del gestore WindTre S.p.A. con codice e nome LE059 - SANTA MARIA AL BAGNO”, relativo all’immobile sito in LOC. “FIUME”, STRADA SANTA MARIA - GALATONE snc - Fg. 128 Map. 1108”, con cui è stato comunicato il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Nardò; - del verbale n. 30.2 del 25.9.2025 reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso il Comune di Nardò, recante “PARERE NON FAVOREVOLE all’installazione dell’antenna telefonica nel sito indicato suggerendone una delocalizzazione in contesti paesaggisticamente meno sensibili possibilmente già interessati dalla presenza di reti e/o impianti tecnologici e/o infrastrutturali e comunque su siti adeguatamente lontani dall’abitato”, notificato il 30.09.2025; - nella parte di interesse, del Regolamento Comunale sull’installazione di sistemi di telecomunicazioni, approvato con Delibera C.C. del Comune di Nardò, n. 23 del 03.04.2006; - ove occorra, della comunicazione del 15.7.2025 resa dal Suap del Comune di Nardò, avente ad oggetto “Indizione conferenza di servizi (L. 241/90, art. 14-bis) - Pratica n° 13264231005-07052025-0953 - Istanza di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. per la Realizzazione di un impianto di telefonia cellulare di proprietà Cellnex Italia S.p.A. su cui verrà installato il sistema ricetrasmissivo del gestore WindTre S.p.A. con codice e nome LE059 - SANTA MARIA AL BAGNO”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso per la realizzazione di “una infrastruttura per telefonia cellulare di proprietà Cellnex Italia S.p.A., su cui verrà installato la Stazione Radio Base del gestore WINDTRE S.p.A. da ubicare nel Comune di NARDÓ (LE) in Strada Santa Maria - Galatone SP90, s.n.c.”, su istanza introitata al Comune di Nardò al protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0104972 del 22/05/2025, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Giustizia amministrativa202501416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico non favorevole all’installazione di un’antenna telefonica, comunicato dal SUAP del Comune di Nardò, unitamente agli atti connessi e al regolamento comunale in materia di sistemi di telecomunicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il parere non favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Nardò nell’ambito della conferenza di servizi relativa all’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare. Il parere suggeriva la delocalizzazione dell’antenna in contesti paesaggisticamente meno sensibili, preferibilmente già interessati da reti o impianti tecnologici o infrastrutturali e comunque adeguatamente lontani dall’abitato. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003. Nel ricorso ha dichiarato di avere impugnato gli atti in via prudenziale e, successivamente alla comunicazione del parere, ha comunicato all’amministrazione la formazione del titolo per silenzio-assenso, depositando l’autocertificazione di avvenuta autorizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato seri dubbi circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione, poiché il provvedimento principalmente contestato consisteva in un atto endoprocedimentale: il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, reso nell’ambito della conferenza di servizi e non avente, di per sé, carattere conclusivo. Il difetto di interesse risultava ulteriormente dal comportamento processuale e procedimentale della ricorrente, che aveva impugnato gli atti solo in via prudenziale e aveva poi sostenuto la formazione del titolo per silenzio-assenso, comunicandola formalmente all’amministrazione e depositando la relativa autocertificazione. Non è stata adottata alcuna misura cautelare sospensiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    silenzio-assenso per la realizzazione dell’infrastruttura di telefonia cellulare

    La ricorrente ha invocato la formazione del titolo per silenzio-assenso e ha depositato l’autocertificazione di avvenuta autorizzazione; l’ordinanza non definisce nel merito la relativa questione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    indizione della conferenza di servizi

    Richiamato quale disciplina della conferenza di servizi nell’ambito della quale è stato espresso il parere paesaggistico.

Massime di principio

  • In sede cautelare manca il fumus boni iuris quando sussistono seri dubbi sulla presenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione dell’atto.
  • Il parere sfavorevole espresso da un organo consultivo o tecnico nell’ambito di una conferenza di servizi può avere natura endoprocedimentale e, se non produce autonomamente effetti lesivi definitivi, la sua impugnazione può risultare priva di interesse attuale.
  • L’interesse all’impugnazione deve essere valutato anche alla luce delle stesse allegazioni e condotte della parte ricorrente: la qualificazione dell’impugnazione come proposta in via prudenziale e la successiva deduzione della formazione del silenzio-assenso possono evidenziare l’assenza di un interesse concreto alla caducazione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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