Cassazione Penale, Sentenza n. 48850/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per omesso esame di un motivo aggiunto, con cui era stata chiesta la declaratoria di continuazione tra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art.337 c.p.) già oggetto di altro procedimento e il fatto per cui è stato condannato (rifiuto di farsi identificare, art.651 c.p.). La questione della continuazione incide sul cumulo giuridico delle pene e sul divieto di essere giudicato due volte per lo stesso fatto (bis in idem).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti della deduzione, rilevando che la Corte d'appello non ha provveduto sulla richiesta tempestivamente formulata di riconoscimento della continuazione. Richiamata la giurisprudenza (Sez. II, n. 990/2019), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la continuazione e ha rinviato la questione per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Norma riferita al fatto per cui è stata pronunciata la condanna (rifiuto di farsi identificare); è il titolo di reato oggetto del giudizio principale impugnato.
art. 337 cod. pen.
Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale era pendente altro procedimento; la possibile sussistenza di continuazione tra questo reato e il rifiuto di identificazione è stata il motivo aggiunto non valutato dal giudice d'appello.
Giurisprudenza - Sez. II, n. 990 del 13.12.2019, dep. 2020, rv 278678
Sez. II, n. 990/2019, dep. 2020, rv 278678
Principio secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sulla richiesta di applicazione della continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione; l'omissione di tale decisione costituisce vizio che legittima il ricorso per cassazione e impone l'annullamento parziale e il rinvio.
Massime di principio
- Se in sede d'appello viene sollevata, anche con motivi aggiunti, la questione della continuazione tra reati, il giudice d'appello è tenuto a decidere espressamente: l'omessa pronuncia è vizio impugnabile in Cassazione.
- La riconoscenza della continuazione tra reati separatamente giudicati può incidere sul cumulo delle pene e sul principio del ne bis in idem; perciò va valutata puntualmente dal giudice del merito.
- Il difensore deve formulare tempestivamente e con chiarezza la richiesta di riconoscimento della continuazione e documentare gli elementi che la giustificano (identità soggettiva dell'agente, connessione temporale e materiale, economia dell'azione).
- Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi sulla continuazione, il rimedio è il ricorso per cassazione che può ottenere l'annullamento limitato al punto e il rinvio per nuovo esame.
- Quando vi sono procedimenti separati con reati collegati, valutare anche la possibilità di riunione processuale o di sollevare il tema del cumulo e della prescrizione per evitare duplicazioni di giudizio.
- La decisione sulla continuazione va assunta dal giudice del merito e non può essere rinviata in modo generico al giudice dell'esecuzione; la giurisprudenza conferma il dovere del giudice d'appello di pronunciarsi.
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