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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17935/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/01/2023 del giudice dell'esecuzione (Corte d'Appello di Palermo) che ha respinto la sua domanda di computo della pena eseguibile in relazione al decreto di cumulo del 27/02/2020. Sostiene che, essendo stato riconosciuto il vincolo di continuazione tra le decisioni relative alla partecipazione ad associazione mafiosa, si tratterebbe di un "unico reato permanente" (sebbene rappresentato in più imputazioni) e che, perciò, l'intera custodia cautelare subita sarebbe fungibile e dovuta essere computata integralmente nella pena da eseguire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio secondo cui la natura "unitaria" del reato continuato non consente di imputare automaticamente alla pena eseguibile l'intera custodia cautelare antecedente alla commissione del reato: ai fini del computo ex art. 657, comma 4, c.p.p., si possono conteggiare solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato. Pertanto il periodo di custodia dal 10/06/2007 al 17/12/2009 è stato ritenuto non fungibile poiché anteriore al periodo di consumazione dei reati in esecuzione (la condotta relativa all'art. 416-bis è prolungata almeno fino a maggio 2011). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione mafiosa, la cui consumazione è stata ritenuta prolungata nel tempo (fino almeno a maggio 2011), influendo sul computo della custodia cautelare rispetto al periodo di commissione del reato.

  • art. 657 comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, ai fini del computo delle pene in sede esecutiva, vanno considerate le misure di custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" solo se intervenute dopo la commissione del reato; il riconoscimento della continuazione non consente di trasferire automaticamente in creditore esecutivo periodi di detenzione anteriori alla commissione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • giurisprudenza (Sez. I n.17531 del 22.2.2023)

    Richiamata per confermare l'orientamento secondo cui il carattere unitario del reato continuato non produce l'effetto di rendere automaticamente computabile la custodia antecedente alla commissione ai fini dell'esecuzione della pena complessiva.

Massime di principio

  • Il riconoscimento del vincolo di continuazione non implica automaticamente che tutta la custodia cautelare antecedente sia computabile nella pena da eseguire; va verificato il rapporto temporale tra custodia e commissione del reato.
  • Ai fini del computo ex art. 657, comma 4, c.p.p., si computano solo le misure di custodia o le pene espiate "sine titulo" intervenute dopo la commissione del reato; periodi di detenzione anteriori alla consumazione non sono fungibili.
  • In presenza di reato continuato occorre, in sede esecutiva, scindere idealmente il reato nelle singole violazioni per valutare quali periodi di custodia possano essere imputati alla pena da eseguire.
  • Per ottenere il computo della custodia come fungibile il ricorrente deve documentare e contestare espressamente la relazione temporale tra detenzione e consumazione del reato o dimostrare che la detenzione si è protratta "sine titulo" dopo la commissione.
  • La mancata impugnazione dei fatti accertati in ordine alla durata della condotta (es. protrazione fino a una certa data) rende difficile il successo del ricorso in cassazione sulla materia esecutiva.

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