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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34601/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dall'agente della riscossione per far dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., un atto pubblico di disposizione patrimoniale compiuto tra due coniugi. Il Tribunale accolse la domanda. I soccombenti proposero appello sostenendo, in sintesi, la carenza di interesse ad agire dell'ente e l'erronea valutazione delle prove sui presupposti della revocatoria; la Corte d'appello dichiarò però l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo ritualmente notificata la sentenza di primo grado ai difensori delle parti soccombenti e quindi decorso il termine breve. In cassazione i ricorrenti dedussero tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle prove e per non aver rilevato l'asserita mancata prova della notificazione della sentenza al difensore di uno dei coniugi, sostenendo che la documentazione prodotta riguardasse solo la notifica all'altro difensore; 2) nullità della sentenza per avere dichiarato tardivo l'appello anche nei confronti del coniuge che assumeva di non aver ricevuto notifica della sentenza di primo grado e quindi di non essere soggetto al termine breve; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la notificazione via PEC della sentenza, eseguita con copia priva di attestazione di conformità, non sarebbe stata valida ai fini della decorrenza del termine breve, con conseguente ammissibilità almeno dell'appello proposto da uno dei coniugi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la censura era nuova e non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva già esaminato e respinto la doglianza relativa alla notificazione della sentenza ai procuratori delle parti soccombenti, rilevando che la notifica era stata eseguita regolarmente, mentre nel ricorso per cassazione veniva introdotta una questione diversa, mai trattata nella decisione di merito. Inoltre, la doglianza sul preteso travisamento del contenuto degli atti è stata qualificata come vizio revocatorio, non deducibile in sede di legittimità. È stato poi respinto il terzo motivo perché l'omessa attivazione del giudice su una questione processuale non integra violazione dell'art. 112 c.p.c.; comunque, la mancanza dell'attestazione di conformità nella copia notificata della sentenza non incide, di regola, sulla validità della notificazione né impedisce il decorso del termine breve, salvo allegazione di incompletezza o difformità della copia ricevuta, che nel caso non risultava. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma base dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dall'ente riscossore per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo del patrimonio

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per denunciare un preteso travisamento delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché nuova e non coerente con la motivazione impugnata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso la deducibilità della doglianza nei termini prospettati

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile per omesso esame di questioni meramente processuali, ma solo per domande o eccezioni di merito

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato per affermare la tassatività dei casi di nullità della notificazione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente che prospetti una questione non trattata in sentenza di indicare specificamente dove l'abbia dedotta nei gradi di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 3-bis, comma 2, d.l. n. 179 del 2012

    l'attestazione di conformità dell'avvocato è richiesta solo se l'atto da notificare non consiste in un documento informatico

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012

    richiamato dai ricorrenti stessi per riconoscere che la copia notificata risultava attestata come autentica dalla cancelleria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Il vizio di travisamento della prova, quando si risolva nella contestazione della ricognizione del contenuto degli atti, può integrare al più un vizio revocatorio e non è sindacabile come tale nel giudizio di cassazione.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere configurata per il mancato esame di questioni meramente processuali, essendo riservata all'omessa pronuncia su domande o eccezioni di merito.
  • La notificazione della sentenza effettuata a mezzo PEC non è invalidata, di regola, dalla mancanza dell'attestazione di conformità nella copia notificata, salvo che il destinatario alleghi e dimostri l'incompletezza o la difformità della copia ricevuta rispetto all'originale.
  • Il termine breve per l'impugnazione decorre validamente dalla notificazione della sentenza ritualmente eseguita al procuratore della parte soccombente; la contestazione della decorrenza richiede una specifica deduzione e prova del vizio notificatorio rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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