Cassazione Civile, Ordinanza n. 21575/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione fiscale emessa per il recupero di un contributo pubblico dichiarato decaduto/revocato con provvedimento amministrativo. In primo grado l'opposizione era stata respinta; in appello la società aveva censurato, tra l'altro, la permanenza della procedura di riscossione ex r.d. n. 639/1910, i presupposti e il procedimento di revoca del contributo, la mancata acquisizione del parere di una commissione provinciale, l'omesso computo di quanto già pagato da un fideiussore/assicuratore, e la quantificazione degli interessi. In Cassazione ha riproposto otto motivi: i primi riguardavano l'applicabilità del procedimento di ingiunzione fiscale e la motivazione sul punto; i motivi terzo, quarto e quinto contestavano i presupposti della revoca; il sesto denunciava il mancato rilievo del pagamento della polizza fideiussoria quale fatto estintivo del credito; il settimo censurava la liquidazione degli interessi; l'ottavo lamentava omessa motivazione sull'incidenza del pagamento del terzo assicuratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il sesto motivo. Ha affermato che nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 il giudice deve esaminare il merito della pretesa creditoria dell'amministrazione secondo le regole ordinarie sull'onere della prova, e quindi avrebbe dovuto valutare l'eccezione di pagamento sollevata dalla società come fatto estintivo, almeno parziale, del credito. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque non accolti: il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e l'ottavo perché diretti a un riesame del merito o perché infondati/inammissibili; il settimo perché nuovo e privo di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
r.d. n. 639/1910
La procedura di ingiunzione fiscale è utilizzabile per il recupero del contributo e l'opposizione ex art. 3 introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale va esaminata anche la pretesa sostanziale dell'amministrazione.
d.p.r. n. 43/1988
Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte territoriale per la disciplina della riscossione coattiva; la Corte di cassazione non accoglie la censura di abrogazione totale della disciplina previgente, ma decide la causa sul diverso profilo del pagamento.
d.lgs. n. 76/1990
L'art. 39 è richiamato come base del recupero coattivo del contributo; la Corte d'appello lo ha letto in continuità con il sistema dell'ingiunzione fiscale.
l. n. 219/1981
La questione del parere della commissione provinciale è ritenuta irrilevante nella fase di revoca del contributo, perché prevista per la fase di erogazione.
l. n. 241/1990
Richiamata nei motivi sulla legittimità procedimentale della revoca; la Corte non entra nel merito per inammissibilità delle censure sul fatto.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul procedimento amministrativo.
artt. 633 ss. c.p.c.
Richiamati nel sesto motivo in relazione alla disciplina del decreto ingiuntivo, ma la controversia è trattata nell'alveo dell'ingiunzione fiscale.
artt. 1936, 1944, 1949, 1950 c.c.
Richiamati per sostenere gli effetti della fideiussione e della surrogazione del garante; la Corte valorizza il pagamento come fatto estintivo del credito azionato.
art. 615 c.p.c.
Richiamato nel sesto motivo per sostenere l'opponibilità del pagamento nel giudizio di opposizione, non solo in esecuzione.
art. 1185 c.c.
Invocato nel motivo sugli interessi, dichiarato nuovo/inammissibile.
l. n. 108/1996
Invocata nel motivo sugli interessi, ma la censura è dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 il giudice non deve limitarsi al controllo formale dell'atto, ma deve verificare nel merito l'esistenza e l'entità del credito fatto valere dall'amministrazione, applicando le ordinarie regole sull'onere della prova.
- L'eccezione di pagamento del debito azionato dall'ente creditore, se dedotta dall'opponente, ha natura di fatto estintivo e deve essere esaminata nel giudizio di opposizione, potendo condurre all'accoglimento totale o parziale dell'opposizione; non è riservata soltanto alla fase esecutiva.
- Le censure di legittimità che mirano a un riesame del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- Una questione nuova, non adeguatamente allegata e specificata nei precedenti gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- Quando la normativa amministrativa prevede un parere o un adempimento procedimentale per la fase di concessione di un beneficio, non è automaticamente desumibile la sua estensione alla diversa fase di revoca, salvo espresso dato normativo.
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