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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07294/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di patteggiamento già emessa dal GIP, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che avevano definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Taranto per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo generico, un difetto di motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte rileva però che, nei confronti della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso è ammesso solo per specifici motivi: questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno dedotto alcuna di tali censure, limitandosi a contestare la motivazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, avverso la quale opera un regime di impugnazione speciale e limitato.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    richiama il rito camerale applicabile al ricorso avverso sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata nel procedimento, relativa ai reati in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo consentita una censura generica della motivazione.
  • La deduzione di un difetto di motivazione, se non ricondotta a uno dei vizi tipizzati dalla disciplina dell'impugnazione del patteggiamento, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento la Corte verifica solo i profili relativi alla validità del consenso dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla legalità del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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