Cassazione Penale, Sentenza n. 09964/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Palma ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen. tra reati già giudicati da due sentenze irrevocabili (fatti di falso e di riciclaggio). Ha censurato l'ordinanza impugnata perché, a suo avviso, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la correlazione e l'omogeneità delle condotte e del contesto criminale e territoriale, rimarcando che in precedenza (ordinanza 16/07/2024) era stata riconosciuta la continuazione in situazioni che, secondo lui, presentavano gli stessi indici.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Foggia: la disciplina della continuazione non può essere applicata perché mancava un unico programma criminoso originariamente preordinato. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato l'eterogeneità delle modalità esecutive, la distanza temporale (circa sette mesi tra il 3 maggio e il 9 novembre 2016), la parziale disomogeneità territoriale (Foggia e Cerignola) e l'eterogeneità soggettiva (in un fatto il ricorrente era in concorso, in altri ha agito da solo), elementi che esprimono una propensione reiterata al crimine piuttosto che un disegno unitario. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui non sono sufficienti indici meramente presuntivi per riconoscere la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La norma richiede che i reati riconducibili alla continuazione costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente preordinato; la continuazione opera come beneficio (favor rei) solo se ricorre una progettazione unitaria dei reati nelle loro linee fondamentali.
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina processuale per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: impone che il vincolo sia effettivamente dimostrato e non fondato su mere congetture o indici insufficienti, richiedendo la prova di una preordinazione e di un disegno criminoso unitario.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che i reati siano parte di un programma criminoso unico e originariamente preordinato; la mera reiterazione di condotte illecite non è sufficiente.
- Nella valutazione rilevano l'omogeneità delle condotte, la contiguità temporale e territoriale, le modalità esecutive analoghe e l'omogeneità soggettiva (stesso ruolo degli autori).
- La presenza di differenze significative nelle modalità esecutive, la distanza temporale e territoriale e l'intervento di complici in alcuni fatti possono escludere la riconducibilità a un disegno unitario.
- Indici meramente presuntivi o congetture processuali non bastano: occorre prova, almeno delle linee fondamentali, di un progetto criminoso preordinato.
- La propensione al crimine (reiterazione, professionalità, recidiva, abitualità) va valutata con istituti diversi dalla continuazione e non giustifica il riconoscimento di quest'ultima.
- Decisioni anteriori che hanno riconosciuto la continuazione in altri casi non vincolano il giudice che deve valutare caso per caso la sussistenza del programma unitario.
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