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Sentenza

Sentenza n. 1251/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o tardiva integrale esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 882/2024, relativa alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali e corresponsione degli interessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere la piena esecuzione della sentenza n. 882/2024, che aveva imposto all’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante a due di essi includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché di corrispondere agli interessati gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e di rimborsare il contributo unificato. Nel corso del giudizio, l’INPS ha documentato: per uno dei ricorrenti, il pagamento degli interessi dovuti; per gli altri due, la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti e il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi; inoltre, ha provveduto al rimborso del contributo unificato. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’INPS aveva integralmente eseguito gli obblighi derivanti dalla sentenza oggetto di ottemperanza, mediante la liquidazione degli interessi, la riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali, il pagamento di capitale e interessi e il rimborso del contributo unificato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché i tempi di esecuzione erano dipesi anche dalla necessità per l’INPS di acquisire la collaborazione dell’amministrazione datrice di lavoro dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta della decisione per effetto della soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Prevede i sei scatti stipendiali da includere, secondo il giudicato da eseguire, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Rileva, unitamente all’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, per la corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Rileva, unitamente all’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, per il regime degli interessi sulle somme dovute a titolo previdenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente gli obblighi stabiliti dal giudicato nel corso del processo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., venendo meno l’utilità concreta della decisione richiesta.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della documentazione depositata dall’amministrazione e della concorde presa d’atto delle parti circa l’avvenuta esecuzione del giudicato.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può avvenire mediante compensazione integrale quando il ritardo nell’esecuzione sia dipeso anche dalla necessità dell’amministrazione obbligata di acquisire la collaborazione di un’altra amministrazione coinvolta nell’elaborazione o liquidazione delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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