Ordinanza n. 115/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Matera sulla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura ha respinto l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per lavoro subordinato, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’atto. Il giudice ha rilevato, in via sommaria, che il ricorso appare infondato. In primo luogo, il ricorrente non aveva impugnato entro il termine decadenziale il precedente permesso di soggiorno per motivi di giustizia, rilasciato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. n. 394/1999. In secondo luogo, l’art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998 consente il rilascio del permesso per casi speciali, convertibile in permesso per lavoro, soltanto quando, nell’ambito di un rapporto di lavoro, siano accertate violenza, abuso o sfruttamento del lavoro ai danni del lavoratore straniero e quest’ultimo contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili. Poiché il ricorrente non aveva instaurato alcun rapporto di lavoro nel quale avesse subito violenza o sfruttamento, il giudice ha ritenuto non applicabile tale disciplina, compresa la possibilità di conversione in permesso per lavoro e la valutazione dei nuovi elementi sopravvenuti prevista dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Sono stati inoltre ritenuti insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 286/1998, né risultavano applicabili le ipotesi richiamate dagli artt. 19, comma 1, e 36 dello stesso decreto legislativo. Infine, il giudice ha affermato l’inapplicabilità, all’attività amministrativa vincolata, del terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della medesima legge.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di fumus boni iuris. Ha escluso che il ricorrente potesse beneficiare del permesso per casi speciali previsto dall’art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998, poiché mancava un rapporto di lavoro nel quale fossero stati subiti violenza, abuso o sfruttamento; di conseguenza ha escluso anche la conversione in permesso per lavoro subordinato. Ha ritenuto non applicabili la disciplina dei nuovi elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e le ipotesi di permesso per motivi umanitari richiamate dal ricorrente. Ha inoltre considerato non operante, nel caso di attività amministrativa vincolata, la disciplina del terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 in relazione alla violazione dell’art. 10-bis. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998
quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’art. 603 bis C.P. commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili, per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento
Il permesso per casi speciali e la relativa conversione in permesso per lavoro presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore straniero abbia subito violenza, abuso o sfruttamento e abbia contribuito utilmente all’emersione dei fatti.
art. 18-ter, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
La possibilità di conversione del permesso per casi speciali in permesso per lavoro subordinato, anche in deroga alle quote, non è applicabile in assenza dei presupposti per il rilascio del permesso per casi speciali.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La valutazione dei nuovi elementi sopravvenuti non consente di superare la causa ostativa quando il titolo di soggiorno richiesto non è convertibile secondo la disciplina applicabile.
art. 20 d.lgs. n. 286/1998
Nel caso esaminato non ricorrevano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
art. 36 d.lgs. n. 286/1998
programmi umanitari per cure mediche
La disposizione riguarda programmi umanitari per cure mediche e non risultava applicabile alla situazione del ricorrente.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Non risultavano integrati i casi tassativi di divieto di espulsione o respingimento richiamati dal ricorrente.
art. 11, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. n. 394/1999
Il permesso per motivi di giustizia precedentemente rilasciato non prevedeva, diversamente dal permesso per casi speciali ex art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998, la conversione in permesso per lavoro.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il giudice ha ritenuto inapplicabile all’attività amministrativa vincolata il terzo periodo del comma 2, relativo alla violazione dell’art. 10-bis e alla dimostrazione giudiziale che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La violazione della disposizione è stata esaminata nel quadro dell’art. 21-octies, comma 2, ma non ha condotto alla sospensione cautelare del diniego.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata decisa mediante valutazione sommaria del fumus boni iuris; la misura è stata negata.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998 presuppone che, nell’ambito di un rapporto di lavoro, siano state accertate situazioni di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro ai danni del lavoratore straniero e che questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili.
- La conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall’art. 18-ter, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 è conseguibile soltanto dal titolare di un permesso rilasciato in presenza dei presupposti del medesimo art. 18-ter; essa non si estende automaticamente a un permesso per motivi di giustizia disciplinato dall’art. 11, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. n. 394/1999.
- La disciplina del permesso per motivi di giustizia non prevede, per il titolo considerato, la conversione in permesso per motivi di lavoro prevista invece per il permesso per casi speciali ex art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998.
- In sede cautelare, l’assenza dei presupposti normativi per il titolo di soggiorno richiesto esclude il fumus boni iuris e giustifica il rigetto della domanda di sospensione del diniego.
- Secondo la valutazione sommaria espressa dal giudice, il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, non opera con riferimento all’attività amministrativa vincolata.
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