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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20669/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione di un escavatore. La difesa deduceva: (1) violazione di legge per mancato avviso all'imputato della possibilità di partecipare all'udienza da remoto o con traduzione, con riferimento agli artt. 606 lett. b e 178 c/d c.p.p.; (2) vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione della prova dell'origine illecita del mezzo, dedotta sostanzialmente dall'incapacità dell'imputato di giustificarne la provenienza; (3) errore nell'attribuzione del possesso dell'escavatore all'imputato anziché alla società per la quale lavorava; (4) omissione di pronuncia sulla prescrizione del reato, sostenendo che la consumazione dovesse farsi risalire al furto (circa marzo 2006) con conseguente maturazione della prescrizione entro il 26/09/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sull'omesso avviso, poiché il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 149/2020 e non era stata richiesta la trattazione orale. Quanto ai vizi motivazionali, la Corte ha ritenuto che la doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello) impedisca alla difesa di limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello e che la valutazione dei fatti non possa essere rinnovata in sede di legittimità. La motivazione delle decisioni di merito è stata ritenuta sufficiente: è stato adeguatamente richiamato e motivato l'accertamento della disponibilità del mezzo da parte dell'imputato (dichiarazioni del terzo Frascà e riscontri delle forze dell'ordine) e l'assenza di documentazione a giustificazione dell'acquisto. Sulla prescrizione la Corte ha escluso la riqualificazione della data di consumazione postulata dal ricorrente e ha rilevato l'effetto estensivo dei termini dovuto alla recidiva specifica, che sposta il termine di prescrizione fino al 2029. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b

    Norma utilizzata per inquadrare il motivo di violazione di legge; la Corte ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata in relazione all'art. 178 c.p.p. poiché non era stata richiesta la trattazione orale

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e

    Norma relativa ai vizî di motivazione: la Corte applica il parametro della 'illogicità manifesta' e ritiene che le incongruenze allegate non raggiungano la soglia richiesta per l'annullamento in sede di legittimità

  • art. 178 cod. proc. pen. lett. c

    Riferimento alla facoltà dell'imputato di partecipare con traduzione; la Corte osserva che la procedura applicata è la trattazione scritta e non è richiesta la convocazione per partecipazione remota

  • art. 178 cod. proc. pen. lett. d

    Riferimento alla facoltà di partecipare da remoto; la deduzione è ritenuta infondata perché la trattazione è avvenuta per iscritto secondo la normativa emergenziale

  • art. 23 d.lgs. 149/2020

    Norma che legittima la trattazione scritta delle cause in periodi emergenziali: la Corte l'ha invocata per spiegare l'assenza dell'obbligo di avviso per partecipazione remota

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza richiesta di udienza orale; la Corte ha proceduto secondo questi riferimenti procedurali

  • art. 99 cod. pen., quarto comma

    Richiamato in relazione all'effetto della recidiva specifica sull'aumento della pena e, indirettamente, sul calcolo del termine di prescrizione (estensione dei termini)

  • art. 161 cod. pen., secondo comma

    Richiamato per confermare l'effetto della recidiva specifica sul maggior termine di prescrizione (estensione temporale)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente anche al pagamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata comunicazione della possibilità di partecipare da remoto non comporta automaticamente nullità se il procedimento è svolto con la trattazione scritta prevista da normativa emergenziale e non è stata richiesta la trattazione orale.
  • In Cassazione la rivalutazione dei fatti è fortemente limitata: non è possibile riformulare la ricostruzione fattuale o proporre nuove deduzioni che sostanzialmente ripetano quelle già respinte in appello (doppia conforme), salvo che non emerga una manifesta illogicità evidente íctu oculi.
  • Il vizio di motivazione è rilevante in sede di legittimità solo se assume carattere di 'illogicità manifesta', ossia un palese e inescusabile scarto rispetto al senso comune o alla consequenzialità logica; mere omissioni o valutazioni discordanti non sono sufficienti.
  • Le questioni relative alla prescrizione non possono essere decise in Cassazione sulla base di una diversa ricostruzione cronologica dei fatti non previamente dedotta e valutata in sede di merito; inoltre l'esistenza di recidiva specifica può estendere significativamente i termini di prescrizione.
  • I motivi che si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e rigettate in grado di appello rischiano l'inammissibilità per carenza di idoneità a sollevare questione di legittimità.

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