Cassazione Penale, Sentenza n. 20669/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione di un escavatore. La difesa deduceva: (1) violazione di legge per mancato avviso all'imputato della possibilità di partecipare all'udienza da remoto o con traduzione, con riferimento agli artt. 606 lett. b e 178 c/d c.p.p.; (2) vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione della prova dell'origine illecita del mezzo, dedotta sostanzialmente dall'incapacità dell'imputato di giustificarne la provenienza; (3) errore nell'attribuzione del possesso dell'escavatore all'imputato anziché alla società per la quale lavorava; (4) omissione di pronuncia sulla prescrizione del reato, sostenendo che la consumazione dovesse farsi risalire al furto (circa marzo 2006) con conseguente maturazione della prescrizione entro il 26/09/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sull'omesso avviso, poiché il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 149/2020 e non era stata richiesta la trattazione orale. Quanto ai vizi motivazionali, la Corte ha ritenuto che la doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello) impedisca alla difesa di limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello e che la valutazione dei fatti non possa essere rinnovata in sede di legittimità. La motivazione delle decisioni di merito è stata ritenuta sufficiente: è stato adeguatamente richiamato e motivato l'accertamento della disponibilità del mezzo da parte dell'imputato (dichiarazioni del terzo Frascà e riscontri delle forze dell'ordine) e l'assenza di documentazione a giustificazione dell'acquisto. Sulla prescrizione la Corte ha escluso la riqualificazione della data di consumazione postulata dal ricorrente e ha rilevato l'effetto estensivo dei termini dovuto alla recidiva specifica, che sposta il termine di prescrizione fino al 2029. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. b
Norma utilizzata per inquadrare il motivo di violazione di legge; la Corte ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata in relazione all'art. 178 c.p.p. poiché non era stata richiesta la trattazione orale
art. 606 cod. proc. pen. lett. e
Norma relativa ai vizî di motivazione: la Corte applica il parametro della 'illogicità manifesta' e ritiene che le incongruenze allegate non raggiungano la soglia richiesta per l'annullamento in sede di legittimità
art. 178 cod. proc. pen. lett. c
Riferimento alla facoltà dell'imputato di partecipare con traduzione; la Corte osserva che la procedura applicata è la trattazione scritta e non è richiesta la convocazione per partecipazione remota
art. 178 cod. proc. pen. lett. d
Riferimento alla facoltà di partecipare da remoto; la deduzione è ritenuta infondata perché la trattazione è avvenuta per iscritto secondo la normativa emergenziale
art. 23 d.lgs. 149/2020
Norma che legittima la trattazione scritta delle cause in periodi emergenziali: la Corte l'ha invocata per spiegare l'assenza dell'obbligo di avviso per partecipazione remota
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza richiesta di udienza orale; la Corte ha proceduto secondo questi riferimenti procedurali
art. 99 cod. pen., quarto comma
Richiamato in relazione all'effetto della recidiva specifica sull'aumento della pena e, indirettamente, sul calcolo del termine di prescrizione (estensione dei termini)
art. 161 cod. pen., secondo comma
Richiamato per confermare l'effetto della recidiva specifica sul maggior termine di prescrizione (estensione temporale)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente anche al pagamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La mancata comunicazione della possibilità di partecipare da remoto non comporta automaticamente nullità se il procedimento è svolto con la trattazione scritta prevista da normativa emergenziale e non è stata richiesta la trattazione orale.
- In Cassazione la rivalutazione dei fatti è fortemente limitata: non è possibile riformulare la ricostruzione fattuale o proporre nuove deduzioni che sostanzialmente ripetano quelle già respinte in appello (doppia conforme), salvo che non emerga una manifesta illogicità evidente íctu oculi.
- Il vizio di motivazione è rilevante in sede di legittimità solo se assume carattere di 'illogicità manifesta', ossia un palese e inescusabile scarto rispetto al senso comune o alla consequenzialità logica; mere omissioni o valutazioni discordanti non sono sufficienti.
- Le questioni relative alla prescrizione non possono essere decise in Cassazione sulla base di una diversa ricostruzione cronologica dei fatti non previamente dedotta e valutata in sede di merito; inoltre l'esistenza di recidiva specifica può estendere significativamente i termini di prescrizione.
- I motivi che si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e rigettate in grado di appello rischiano l'inammissibilità per carenza di idoneità a sollevare questione di legittimità.
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