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Sentenza

Sentenza del 01/10/2021 n. 4360 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Finanza locale - Tasse automobilistiche - Prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento con cui il contribuente contestava la persistenza del credito tributario (es. per prescrizione o altro), non deducendo vizi propri del provvedimento esecutivo; si discuteva se sussistesse il litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione.

La decisione

La corte ha deciso che non sussiste litisconsorzio necessario: il contribuente può agire indifferentemente contro l'Ente impositore o contro l'Agente della riscossione quando l'impugnazione riguarda la persistenza del credito tributario e non vizi propri della cartella. Ciascuno dei soggetti resistenti ha la facoltà di chiamare in giudizio l'altro per separare le rispettive responsabilità. La decisione richiama il d.lgs. 646/92 art. 23 e la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 16412/07, Cass. 13920/18).

Norme richiamate

  • d.lgs. 646/1992

    La norma sui rapporti tra ente impositore e agente di riscossione è interpretata nel senso che non impone un litisconsorzio necessario: è possibile agire contro l'uno o l'altro e ciascuno può chiamare il coobbligato in giudizio per separare responsabilità.

  • Cassazione (giurisprudenza)

    Cass. 16412/07, Cass. 13920/18

    I precedenti indicati confermano il principio che, in caso di impugnazione della cartella che contesti la persistenza del credito tributario, il contribuente può citare indifferentemente l'ente impositore o l'agente della riscossione; la chiamata in causa dell'altro soggetto è rimessa alla discrezionalità delle parti resistenti.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione mira a contestare la sussistenza del credito (es. prescrizione), il contribuente può procedere contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione senza necessità di citarli entrambi.
  • Se invece l'impugnazione riguarda vizi propri dell'atto di riscossione (es. difetto di notifica della cartella), è necessario valutare con attenzione quale soggetto sia il corretto resistente.
  • Il resistente citato può chiedere la chiamata in giudizio dell'altro soggetto (ente o agente) per separare responsabilità, perciò il procedimento può estendersi anche se inizialmente si è proceduto solo contro uno dei due.
  • In caso di eccezione di prescrizione formulata nella impugnazione della cartella, la relativa deduzione può essere proposta indifferentemente nei confronti di uno o dell'altro soggetto e sarà il giudice a valutarne il merito indipendentemente dalla posizione processuale scelta dal contribuente.
  • Strategia pratica: il contribuente può scegliere di citare il resistente che appare più utile per ottenere il risultato sostanziale, pur tenendo presente il rischio che quest'ultimo chiami in causa l'altro soggetto; valutare tempestivamente la documentazione e le eventuali istanze di chiamata in causa.

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